Via l’IRAP per imprenditori individuali e professionisti

In Gazzetta Ufficiale la legge di bilancio che esclude dal tributo imprenditori e professionisti che esercitano l’attività in forma individuale

L’art. 1 comma 8 della legge di bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021 n. 234, pubblicata il 31 dicembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1° gennaio 2022) conferma, senza modifiche, l’esclusione da IRAP, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. Viene così sancita per legge la tanto auspicata esclusione dal tributo per imprenditori e professionisti che esercitano l’attività in forma individuale.

In prima battuta, la norma esplicherà effetti pratici solo per gli imprenditori e i professionisti che, a oggi, ancora versano l’imposta, perché dotati di autonoma organizzazione (chi ne è privo è già escluso da imposizione) e non si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011 (tali contribuenti sono esclusi ex lege da IRAP).

Questi soggetti, per quanto non più sottoposti a imposta dal 2022, in tale anno dovranno ancora:
– presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30 novembre 2022;
– versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30 giugno 2022 (ovvero entro il 22 agosto 2022, con la maggiorazione dello 0,4% ).

Invece, gli stessi non verseranno più gli acconti IRAP relativi al medesimo 2022, essendo stati soggetti passivi del tributo per l’ultima volta nel 2021, in base a quanto disposto dall’art. 1 comma 1 della L. 97/77 in materia di acconto IRPEF, applicabile anche all’acconto IRAP dovuto dai soggetti IRPEF (ex art. 30 comma 3 del DLgs. 446/97).
In tal senso anche la C.M. 31 ottobre 1977 n. 96/13/3983, ove si legge che, “ai fini dell’acconto la qualità di soggetto d’imposta deve sussistere tanto nel periodo di competenza quanto in quello precedente”.

Posta l’espressa decorrenza sancita dall’art. 1 comma 8 della legge di bilancio 2022, peraltro, la novità non riveste valenza interpretativa; pertanto, essa non determinerà l’estinzione (a favore del contribuente) dei contenziosi in corso, anche se potrebbe comunque rappresentare un elemento di valutazione da sottoporre al giudice di merito.

Continueranno, invece, a essere sottoposti a IRAP tutti gli altri soggetti passivi del tributo, quali:
– le società di capitali, le società cooperative, gli enti commerciali e i soggetti a questi equiparati;
– le società di persone commerciali (snc e sas) e le società a esse equiparate (es. società di armamento e società di fatto);
– gli enti privati non commerciali e le amministrazioni pubbliche.

In assenza di specifiche previsioni legislative, seguiteranno a scontare l’IRAP anche gli studi associati e le associazioni professionali, in virtù di quanto disposto dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze nn. 7371/2016 e 7291/2016.
Tale circostanza potrebbe indurre in futuro i soci e gli associati, rispettivamente, di società di persone commerciali e studi associati a proseguire l’attività individualmente.

In prima battuta, sul piano civilistico, in tali situazioni dovrebbe applicarsi l’art. 2272 c.c., in base al quale la società si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci, naturalmente a condizione che nel termine di sei mesi la stessa non sia ricostituita.

Ciò posto, ove ci si riferisca a società di persone commerciali, il predetto evento non dovrebbe dare luogo ad “alcuna emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell’attività d’impresa a condizione che il socio superstite continui l’attività sotto forma di ditta individuale e mantenga inalterati i valori dei beni” (circ. Agenzia delle Entrate n. 54/2002, § 5).

Sempre con riferimento all’ipotesi di mancata ricostituzione della pluralità dei soci e della “trasformazione” in impresa individuale, la circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2008 (§ 1.10) ha affermato che, indipendentemente “dalla qualificazione «civilistica» dell’operazione in commento, la continuità oggettiva dell’attività d’impresa – pur in presenza di una discontinuità soggettiva tra l’ente societario e la persona fisica che prosegue l’attività – determina la sostanziale «neutralità fiscale» dell’operazione di «trasformazione», analogamente a quanto avviene in caso di donazione d’azienda con prosecuzione dell’attività”.

Tale impostazione dovrebbe valere anche con riferimento allo scioglimento dello studio associato e alla prosecuzione dell’attività professionale in forma individuale da parte dei singoli associati, dal momento che l’attività professionale stessa non viene a cessare e resta invariato il valore fiscale dei relativi beni.

Quanto sopra appare coerente anche con con l’emendamento 6.2 proposto al Ddl. AC 3395, di conversione del DL 146/2021, poi non approvato, il quale prevedeva, con valenza interpretativa (e, quindi, retroattiva), la neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo.

Fonte Eutekne – di Luca Fornero