La manovra 2022 è legge

L’approvazione definitiva da parte della Camera conclude l’iter parlamentare della legge di bilancio

È giunto al termine ieri, 29 dicembre 2021, con il voto di fiducia espresso dalla Camera (414 favorevoli e 47 contrari), l’iter della legge di bilancio 2022. Il testo, che non ha visto novità rispetto a quello approvato dal Senato lo scorso 24 dicembre, attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Con l’approvazione della legge diventa operativa, in primis, la riforma dell’IRPEF, attraverso la rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni; si tratta di elementi che impongono ai professionisti, per conto della clientela, alcune valutazioni in merito a questioni come la convenienza del regime forfetario per gli autonomi di cui alla L. 190/2014 o dell’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del TUIR.
Altrettanto di rilievo è la ridefinizione del perimetro dei soggetti passivi dell’IRAP, con l’esclusione dal 2022 di tutte le persone fisiche (imprenditori e professionisti, pur se con autonoma organizzazione).

Il terzo blocco di norme fiscali di impatto molto significativo riguarda le detrazioni edilizie, con una sostanziale proroga di tutti i bonus in precedenza previsti, pur con alcune modifiche alla disciplina del superbonus del 110%, del bonus facciate e del bonus mobili, e una nuova detrazione per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Sono inoltre confermate, con una modifica apportata al neonato art. 6 del DL 145/2021, le modifiche alla super deduzione dei costi per ricerca e sviluppo (sostitutiva del “vecchio” Patent box), la cui entità passa dal 90% al 110%, con esclusione però degli investimenti in marchi e nel know-how e la ridefinizione complessiva del regime transitorio nel passaggio dalla vecchia alla nuova agevolazione.

Confermata rispetto al disegno di legge originario presentato alla fine di ottobre è invece la proroga dei bonus fiscali per gli investimenti in beni strumentali e per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica 4.0, ecc. (questi ultimi con alcuni ritocchi al ribasso per i prossimi anni d’imposta).
Altrettanto confermate senza modifiche sono la “stretta” per la rivalutazione dei beni d’impresa e per il riallineamento dei valori (con la previsione dell’ammortamento per cinquantesimi dei valori di marchi e avviamento, salvo il pagamento di una imposta sostitutiva ulteriore) e l’innalzamento a regime a due milioni di euro del limite dei crediti compensabili nel modello F24 o rimborsabili con la procedura semplificata prevista dall’art. 34 della L. 388/2000.

In tema di riscossione sono previsti un maggior termine di 180 giorni per il pagamento delle cartelle notificate sino al 31 marzo 2022, l’esclusione della procedura del blocco dei pagamenti delle P.A. in caso di erogazioni di contributi a fondo perduto, una procedura per il recupero delle agevolazioni da legislazione emergenziale, nonché il sostanziale superamento dell’aggio di riscossione, posto a carico della fiscalità generale.

In tema di IVA sono previsti ritocchi ad alcune aliquote (per assorbenti femminili e per il gas naturale), la proroga al 2022 delle percentuali di compensazione al 9,5% per le cessioni di bovini e suini, ma soprattutto il differimento al 2024 delle norme, inserite dall’art. 5 commi da 15-quater a 15-sexies del DL 146/2021, riferite alle operazioni degli enti no profit (pur se la materia resta sotto procedura di infrazione in sede europea).

Nell’ambito delle imposte sui redditi sono state previste, tra le numerose (e frammentate) novità, l’estensione del regime di sospensione degli ammortamenti – a specifiche condizioni – ai bilanci dell’esercizio 2021, la proroga del regime di esenzione IRPEF ai redditi fondiari dei terreni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, l’estensione temporale del regime agevolativo per il rientro in Italia di docenti e ricercatori di cui all’art. 44 del DL 78/2010, nonché alcune modifiche al regime dei PIR.

Tra le numerose agevolazioni si segnala la proroga della facoltà di trasformare, nel limite di 500 milioni di euro, le DTA in crediti di imposta a fronte di operazioni di aggregazione aziendale, della legge Sabatini, dello sport bonus limitatamente ai titolari di reddito d’impresa, ecc. Sono poi apportate modifiche, tra gli altri, al credito di imposta per il Mezzogiorno, nonché ai crediti per la quotazione delle PMI e a favore delle imprese editrici per l’acquisto carta dei giornali.
Sono inoltre prorogati gli incentivi per veicoli elettrici, filtraggio dell’acqua, TV di nuova generazione, ecc..

Ulteriori novità di interesse riguardano, poi, il settore immobiliare, con alcune circoscritte ma rilevanti modifiche alla disciplina dell’IMU (in primis la ridefinizione della nozione di abitazione principale), alcune agevolazioni per l’imposizione indiretta dei trasferimenti di azienda connessi a delocalizzazioni produttive e alcuni ritocchi estensivi alla disciplina della detrazione IRPEF per i giovani inquilini di cui all’art. 16 comma 1-ter del TUIR.

Da ultimo, si segnala che nel testo definitivo della legge sono confluite le articolate disposizioni di salvaguardia nei confronti del Fisco per il contribuente in caso di malattia o infortunio del professionista che ne cura gli interessi.

Fonte Eutekne – di Gianluca Odetto