Spese per visto di conformità e congruità dei costi sempre detraibili

26/01/2022

Nel corso del Videoforum che si è tenuto ieri, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di detrarre le spese ante 2022

Nel corso del Videofoum di Italia Oggi di ieri, 25 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito qualche chiarimento con riguardo alle detrazioni spettanti per gli interventi “edilizi”, in seguito alle novità introdotte dalla L. 234/2021 (legge di bilanco per il 2022).

Come auspicato su Eutekne.info (si veda “Estesa la detraibilità delle spese per conformità e congruità” del 13 gennaio 2022), l’Agenzia estende retroattivamente la possibilità di detrarre le spese relative al visto di conformità e all’attestazione di congruità anche gli interventi “edilizi” diversi dal superbonus del 110% per i quali il nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, introdotto dall’art. 1 comma 29 della L. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), prevede l’obbligo generalizzato con riguardo alle spese agevolate che divengono oggetto di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.

L’obbligo di apporre il visto di conformità sulle comunicazioni presentate dal 12 novembre 2021, nonché di attestazione della congruità dei costi, era stata in verità introdotta dal DL 157/2021 (c.d. decreto “Antifrodi”), che è stato successivamente abrogato dalla legge di bilancio 2022 e il cui testo è trasfuso nell’art. 1 comma 28 ss. della L. 234/2021, ove è stato altresì stabilito che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157” (art. 1 comma 41 della L. 234/2021).

Nel caso di esercizio di una delle due opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020, l’art. 1 comma 29 della L. 234/2021 ha infatti introdotto nel corpo dell’art. 121 anche l’espressa previsione della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio dei predetti visti e attestazioni, armonizzando in questo modo il quadro disciplinare a quanto già prevedeva il comma 15 dell’art. 119 del DL 34/2020 nell’ambito della disciplina del superbonus.

In considerazione del fatto che le novità apportate dalla L. 234/2021 decorrono dal 1° gennaio 2022, era dubbia la possibilità di detrarre le spese in argomento anche nel caso fossero state sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, nei casi in cui la relativa comunicazione di opzione fosse presentata successivamente al 1° gennaio 2022.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 119 del DL 34/2020 con riguardo al superbonus del 110%, ha ritenuto che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative agli interventi “edilizi” possano essere detratte indipendentemente dal momento del relativo sostenimento.

In un’altra risposta, sempre con riguardo all’obbligo, introdotto dal 12 novembre 2021, di attestare la congruità delle spese e di ottenere il vito di conformità nel caso si intenda optare per la cessione/sconto di cui all’art. 121 del DL 34/2020, l’Agenzia delle Entrate conferma i chiarimenti forniti nella circ. n. 16/2021. Viene ribadito, infatti, che anche per il c.d. “bonus facciate” di cui all’art. 1 commi da 219 a 223 della L. 160/2019 i sopravvenuti obblighi di visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese si applicano sulle comunicazioni di opzione presentate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021, con l’esclusione però di quelle che si riferiscono a spese sostenute (con stipula di accordi di cessione o emissione di fatture con annotazione dello sconto da parte del fornitore) prima di tale data.

Libera scelta tra condominio e unità indipendente

In relazione al superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, inoltre, viene confermato che:
– la detrazione non spetta al proprietario di un immobile residenziale per gli interventi dallo stesso realizzati, se l’unità viene locata a un soggetto terzo che la utilizza per l’esercizio di un’attività di natura commerciale o professionale;
– il possessore (che rientra fra i soggetti indicati dal comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020) di un’unità funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, nell’ambito di un condominio, può scegliere di effettuare, alternativamente, l’intervento o come condomino o come proprietario della singola unità immobiliare con le predette caratteristiche;
– la detrazione spetta se l’intervento non è qualificabile come “interventi di nuova costruzione” di cui alla lett. e) dell’art. 1 del DPR 380/2001.

Fonte Eutekne – di Enrico Zanetti e Arianna Zeni