Modello 730/2024 con platea più ampia Ambito applicativo del modello esteso a nuove categorie di soggetti

Con il provv. n. 68472 pubblicato ieri, 29 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2024, relativo al periodo d’imposta 2023, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.
Una delle principali novità riguarda l’ambito applicativo del modello 730, il quale viene esteso a nuove categorie di soggetti, come era stato previsto dall’art. 2 del DLgs. 1/2024 (c.d. “Adempimenti”).

In particolare, a partire da quest’anno, è possibile utilizzare il modello 730/2024 anche per:
– comunicare i dati relativi alla rivalutazione dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del DL 282/2002;
– dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti;
– assolvere agli adempimenti relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione a essi le relative imposte sostitutive dovute (IVIE, IVAFE e imposta cripto-attività).

Al fine di indicare i suddetti dati, nel modello 730/2024 sono state aggiunte, nel quadro L, la Sezione II (Rivalutazione del valore dei terreni) e III (Redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva), ed è stato inserito il nuovo quadro W per gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria o patrimoniale.

Da quest’anno è inoltre possibile presentare il modello 730/2024 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
È quindi possibile presentare il modello 730 precompilato o ordinario con la modalità senza sostituto sia in assenza del sostituto d’imposta che in presenza dello stesso, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità. In entrambi i casi:
– si inserisce la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” nelle informazioni relative al contribuente;
– si barra la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
I contribuenti che presentano il modello 730/2024 con tale modalità, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, devono effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello F24, entro i termini ordinari. Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate.

Un’altra novità riguarda i quadri del modello REDDITI PF 2024 (approvato con il provv. n. 68687 sempre pubblicato ieri) che possono essere presentati in aggiunta al modello 730/2024.
Oltre al quadro RM (che non non deve più essere utilizzato per comunicare la suddetta rivalutazione dei terreni) e al quadro RT, infatti, da quest’anno rientra anche il quadro RU: nello specifico, gli imprenditori agricoli c.d. “sotto soglia”, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole, da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24, possono presentare, in aggiunta al modello 730/2024, il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF 2024. Tali soggetti, se necessario, devono presentare anche il quadro RS del modello REDDITI PF 2024.

È stato invece eliminato dal suddetto elenco il quadro RW del modello REDDITI PF 2024, in quanto è stato aggiunto l’apposito quadro W nel modello 730/2024, al fine di dichiarare gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria o patrimoniale.

Vi sono poi alcune novità che riguardano sia il modello 730/2024 che il modello REDDITI PF 2024.
Tra queste, la modifica al prospetto dei familiari a carico, dal momento che le relative detrazioni, a seguito dell’introduzione dell’assegno unico universale, spettano per l’intero periodo d’imposta 2023 solo per i figli con almeno 21 anni di età.

Sia nel modello 730/2024 che nel modello REDDITI PF 2024 è stata inoltre aggiunta un’apposita Sezione (Sezione VII), rispettivamente nel quadro C e nel quadro RC, relativa alla tassazione delle mance nel settore turistico-alberghiero e di ricezione.
Si ricorda a tal proposito che, ai sensi dell’art. 1 commi 58-62 della L. 197/2022, le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, ai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono soggette a un’imposta sostitutiva pari al 5%.

Revisione della disciplina del lavoro sportivo

Tra le altre novità che riguardano sia i modelli 730/2024 che i modelli REDDITI PF 2024, si segnalano:
– la riforma del lavoro sportivo relativamente ai compensi percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e di rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, di cui al DLgs. 36/2021;
– la modifica alla disciplina del superbonus;
-il limite di 8.000 euro di spese per il bonus mobili.

Fonte Eutekne – di Carlotta GHIO e Massimo NEGRO