FE Adozione delle nuove specifiche tecniche – Adesione al servizio di consultazione – Nuove funzionalità (provv. Agenzia delle Entrate 20.4.2020 n. 166579 e 23.9.2020 n. 311557)

Dall’1.1.2021, non sarà più consentito l’utilizzo della versione 1.5 delle specifiche tecniche per l’emissione e ricezione della fattura elettronica. Diverrà, infatti, obbligatorio l’uso delle nuove regole tecniche approvate con i provv. Agenzia delle Entrate 99922/2020 e 166579/2020. Già dall’1.10.2020, tuttavia, sarà possibile iniziare ad adottare, in via facoltativa, le nuove specifiche, che consentono di superare alcuni limiti di carattere operativo contenuti nelle precedenti versioni e di certificare con migliore analiticità le operazioni effettuate.

Si tratta di funzionalità che permetteranno altresì all’Agenzia delle Entrate di poter redigere con un maggior grado di dettaglio le bozze di documenti – dichiarazione annuale IVA, registri e liquidazioni – che verranno proposti, a partire dai dati relativi al 2021, nell’ambito dei programmi di assistenza on line di cui all’art. 4 del DLgs. 5.8.2015 n. 127.

Novità rilevanti si segnalano con riferimento ai codici “TipoDocumento”. Grazie alle nuove codifiche, sarà consentita infatti, tra l’altro, l’integrazione dell’imposta per via “elettronica”. Così, ad esempio, nelle ipotesi di inversione contabile di cui all’art. 17 co. 6 del DPR 633/72 (prestazione di servizi rese nel settore edile da subappaltatori, cessione di fabbricati con opzione per l’IVA, ecc.) potrà essere generato un documento con codice TD16.

Allo stesso modo, si potrà procedere ad effettuare il c.d. “reverse charge esterno”, nel caso di acquisto di servizi generici da prestatori esteri o di beni intracomunitari, integrando le fatture ricevute mediante creazione di un file XML contraddistinto, rispettivamente, dai codici TD17 o TD18.

Oltre alla codifica TD20, già prevista dalle attuali specifiche, che deve essere utilizzata qualora si intenda emettere un’autofattura per sanare l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore ex art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, è stato introdotto il codice TD21, che deve essere utilizzato nell’ipotesi in cui il cessionario/committente intenda procedere al ravvedimento a seguito di “splafonamento” mediante emissione di autofattura.

Altre novità sono previste per coloro che devono procedere all’estrazione di beni da depositi IVA, i quali avranno, grazie alle nuove regole tecniche, la possibilità di adottare il codice TD23 o il codice TD22, a seconda che l’operazione comporti o meno il versamento dell’imposta.

Sempre con riferimento alla tipologia di documento si segnalano i codici TD24 e TD25, utilizzabili nel caso di emissione di fattura “differita” (art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72) e “super differita” (art. 21 co. 4 lett. b) del DPR 633/72), TD26, specifico per il caso di cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni e TD27, da adottare per l’emissione di fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Importanti novità riguardano anche i codici natura. Dall’1.10.2020 saranno introdotte diverse sottocategorie di codifiche già esistenti, le quali, dall’1.1.2021, non saranno più utilizzabili.

Ad esempio, per quanto concerne le operazioni non imponibili (attualmente categoria N3), vi sarà una distinzione fra esportazioni (N3.1), cessioni intracomunitarie (N3.2), cessioni verso San Marino (N3.3), operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4), non imponibilità a seguito di presentazione di dichiarazione di intento (N3.5) o in presenza di altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6).

Altrettanto dettagliate saranno le fattispecie relative all’inversione contabile, attualmente contraddistinte dal codice N6. Saranno disponibili, infatti, i codici:

– N6.1 per la cessione di rottami e materiali di recupero;

– N6.2 per la cessione di oro e argento puro;

– N6.3 per il subappalto nel settore edile;

– N6.4 per la cessione di fabbricati;

 

Proroga del termine per l’adesione al servizio di consultazione

Con provvedimento 23.9.2020 n. 311557, l’Agenzia delle Entrate ha differito al 28.2.2021 (rispetto alla prevista scadenza del 30.9.2020) il termine per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. L’ennesima proroga trova fondamento, come per il

passato, nella necessità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di operare gli interventi di “implementazione tecnica e amministrativa“, indispensabili per attuare, nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali, le disposizioni dell’art. 14 del DL 124/2019, che prevede l’utilizzo di tutti i dati presenti nelle e-fatture da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate per le attività di loro competenza (polizia economica e finanziaria, controllo ai fini fiscali, ecc.).

Il Garante della privacy, chiamato ad esprimere il proprio parere in ordine alle adeguate misure di sicurezza da adottare per il trattamento dei dati, ha confermato, con provvedimento del 7.8.2020, le criticità già in precedenza sottolineate in ordine alla memorizzazione integrale dei file XML, consentendo all’Agenzia di beneficiare di un maggior termine (1.3.2021) per l’adozione degli interventi necessari all’attuazione delle suddette disposizioni. Da cui, la decisione di differire al 28.2.2021 la nuova scadenza per l’adesione al servizio di consultazione.

 

Nuova funzionalità per i soggetti passivi che trasmettono e ricevono e-fatture tramite web-service

Con lo stesso provvedimento con il quale è stato differito il termine per l’adesione al servizio di consultazione (provv. n. 311557/2020), l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una nuova funzionalità dedicata ai soggetti che inviano e ricevono le fatture elettroniche mediante “sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello «web service»“ (punti 2.2 lett. c) e 3.1 lett. b) del provv. 89757/2018), consistente nella quadratura e nel reinoltro dei documenti trasmessi da e verso il Sistema di Interscambio.

Un’interessante novità consiste nel fatto che il soggetto che riceve le e-fatture mediante “web service“ può chiedere la “ritrasmissione delle fatture in mancato recapito“ grazie al nuovo servizio. In questo caso la data di ricezione del documento, fondamentale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, è quella in cui la fattura elettronica “è stata ricevuta dal sistema del soggetto che richiede la ritrasmissione“ (nuovo punto 4.3 del provv. 89757/2018).

Fonte Eutekne – Luca Bilancini