Bonus beni strumentali a rischio senza apposita dicitura in fattura

Per l’agevolazione, la norma richiede una serie di elementi ma per svariati motivi molti degli acquisti effettuati dal 1.01.2020 ne risultano privi: consigli pratici.

Cerchiamo di capire innanzitutto quali possono essere i motivi per cui tale dicitura non è stata apposta in molte delle fatture di acquisto. Si tratta delle più svariate situazioni, anche se il caso più comune è la dimenticanza dell’acquirente, al momento della stipula dell’ordine o al ricevimento della fattura. Anche i fornitori di beni strumentali, tranne ovviamente alcune eccezioni, non hanno previsto “di default”, una tale dicitura in fattura.
Per come è costruita la disposizione normativa, in caso di controlli sulla reale spettanza del credito d’imposta, l’assenza di una tale dicitura potrebbe essere considerata elemento sufficiente per revocarne l’utilizzo in compensazione al contribuente. L’art. 1, c. 195 L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) richiede, infatti, la presenza di tale requisito formale ai fini dei successivi controlli dell’Amministrazione Finanziaria, lasciando intendere che, in assenza di tale indicazione da parte del fornitore, il successivo utilizzo del credito d’imposta in compensazione dovrà considerarsi illegittimo. L’Amministrazione Finanziaria, almeno fino a oggi, ha evitato di prendere posizione su tali aspetti.
Considerate le vicissitudini che hanno caratterizzato questi mesi del 2020 è però abbastanza evidente che, anche nel caso in cui la dicitura sia assente, deve essere comunque possibile rimediarvi, senza perdere il diritto al beneficio fiscale concesso sotto forma di credito d’imposta del 6% (del 40% in caso di beni con i requisiti industria 4.0) del valore dei beni strumentali acquisitati.
Una soluzione a tale carenza documentale, potrebbe essere rappresentata dalla possibilità di richiedere al fornitore l’emissione di una nota di credito e la contestuale riemissione di una fattura elettronica dello stesso identico importo e oggetto, ma comprensiva della dicitura.
Se tale modus operandi non risulta possibile, a causa magari della distanza temporale dell’acquisto effettuato, bisogna pensare ad altre tipologie di interventi. Tenuto conto sia delle peculiarità di questo 2020, sia dello spirito della disposizione normativa, si potrebbe infatti pensare di rimediare tramite un’autocertificazione o una dichiarazione del fornitore, magari su copia conforme della fattura elettronica a suo tempo inviata. La dicitura in commento ha infatti lo scopo di attestare che il bene strumentale oggetto di acquisto è nuovo e rientra tra quelli suscettibili di beneficiare del credito d’imposta previsto dalla L. 160/2019. In tal senso, una dichiarazione del fornitore, anche se posteriore rispetto alla fattura originaria, fornirebbe all’Amministrazione Finanziaria le stesse garanzie del corretto utilizzo del credito d’imposta in sede di controllo.
Per concludere, in mancanza di aperture o novità normative sul tema, non resta che verificare gli acquisti finora effettuati e cercare di rimediare, dove possibile, a queste carenze formali. Al tempo stesso, si dovrà fare attenzione agli acquisti di beni strumentali nuovi ancora da effettuare di qui al 31.12.2020.

Fonte – Ratio quotidiano di Andrea Bongi