Ecobonus e sismabonus al 110% con effetti non prima del 2021

L’intervento agevolato necessita di complessi studi che occupano svariati mesi e deve essere deliberato dai condomini

Il DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”) in realtà contiene poche norme che stimolino una veloce ripresa congiunturale e in grado di far assumere all’andamento economico, anziché la temuta e probabile figura a “L”, almeno quella di una “U”, se non l’auspicabile figura a “V”, che peraltro i mercati azionari italiani sorprendentemente riflettono nelle attuali quotazioni.
Una delle poche misure di effettivo rilancio è l’aumento della detrazione al 110% su alcuni lavori edilizi, misura accolta da un immediato, e ad avviso di scrive eccessivo, plauso generale ma che, nell’attuale declinazione, è più misura che potrà rilanciare, non nel 2020, ma nel 2021, il trainante settore edilizio.

Gli interventi su ecobonus e sismabonus sono infatti interventi estremamente complessi e richiedono, per rispettare i prescritti miglioramenti di efficientamento energetico e di sicurezza sismica dei fabbricati, approfonditi studi che occupano svariati mesi. La misura è riservata ai condomìni (anche in località di vacanza), alle singole unità immobiliari e agli edifici unifamiliari (questi ultimi però solo se abitazioni principali).

I condomìni hanno tempistiche decisionali estremamente lunghe in tempi normali, immaginarsi nell’attuale contesto. Calendario alla mano, è ragionevole ipotizzare, anche solo per attendere il testo post conversione in legge del decreto, il provvedimento attuativo e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, che l’iter di convocazione di un’assemblea condominiale non parta prima dell’autunno. Stante la rilevanza dei lavori è probabile che il primo passo deciso dall’assemblea sia la nomina di un professionista che studi le varie opzioni e rediga un capitolato su cui raccogliere offerte da ditte disponibili al pagamento integrale tramite cessione della detrazione (vero e proprio “atout” della misura).

Il costo di tali studi per intanto deve però essere pagato dal condominio e sarà recuperato in detrazione solo se poi i lavori saranno in concreto realizzati e, nell’attuale difficile contesto economico, non è così scontato che tale incarico sia immediatamente deliberato. Anche rivolgendosi a “simil-Esco”, ossia a società che realizzano “interventi globali chiavi in mano”, è difficile che esse accettino di accollarsi il costo dei complessi studi preliminari (soprattutto per i lavori sismici), senza la certezza di assumere il lavoro. Anche se ciò avvenisse, è difficile immaginare una delibera condominiale prima del tardo autunno/inverno e un inizio dei lavori (e conseguente effetto congiunturale di stimolo) prima del 2021. Ciò a meno di interventi che fossero già stati decisi, nel qual caso, l’aumento della detrazione fiscale non apporterebbe l’auspicato miglioramento congiunturale.

La misura peraltro, seppur in tempi dilatati al 2021, è probabile che avrà successo. Il singolo condomino, purché chi riceve l’appalto dei lavori sia serio e non li abbandoni a metà, ha evidente convenienza a deliberare tali lavori: non deve infatti impegnare risorse finanziarie proprie e si ritroverà a fine lavori un’unità immobiliare più confortevole e sicura, con minori costi annui di gestione e con un valore rivalutato della stessa.

Più veloce potrebbe essere la partenza dei lavori in proprietà individuali: qui però l’ostacolo può essere costituito dall’ammontare massimo agevolabile, soprattutto per il cappotto termico (60.000 euro), mentre invece il limite di costo per caldaia e simili (30.000 euro) appare più rotondo e in grado di coprire i costi anche con le soluzioni tecnologicamente più avanzate. Stanti tali limiti massimi di spesa, la scelta legislativa di escludere ville e villini “seconde case” appare più una scelta ideologica, in quanto anche gli interventi su tali fabbricati potrebbero stimolare l’economia e migliorare i parametri ambientali e di sicurezza.

La detrazione maggiorata al 110% esclude espressamente gli immobili d’impresa. La giurisprudenza della Suprema Corte con più arresti ha cassato la posizione dell’Agenzia Entrate, tutt’ora “arroccata” nel riconoscere la detrazione per eco-sismabonus nelle aliquote “tradizionali” (65-85%) solo agli immobili strumentali per destinazione, escludendo gli immobili strumentali per natura locati e gli immobili merce delle imprese.

Un chiarimento sugli immobili d’impresa avrebbe invece effetto immediato

Concreto e immediato stimolo congiunturale potrebbe venire in tempi brevissimi (essendo l’iter decisionale delle imprese molto più rapido) da un definitivo chiarimento che elimini il rischio di potenziale contenzioso fiscale per interventi sugli immobili locati e sugli immobili merce, anche solo con le aliquote eco-sismabonus non maggiorate (65%-85%). Si permetterebbe l’inizio o la riprogrammazione di quegli interventi di recupero immobiliari oggi “bloccati” dall’incertezza sul futuro contesto di mercato. Il maggior nemico di un investimento è infatti l’incertezza: eliminarla ove possibile può essere stimolo più potente della “quantità” dell’agevolazione stessa.

Fonte Eutekne di Marco Gallea