Crediti d’imposta industria 4.0: regole di utilizzo in F24

Gli incentivi fiscali ricompresi nel piano nazionale industria 4.0 sono stati rivisti con la Legge di bilancio 2020 (commi da 184 a 197 L. 160/2019); da quest’anno cambiano le modalità di fruizione dell’agevolazione, mantenendo invariato l’ambito oggettivo.

Ricordiamo che il beneficio fiscale è destinato agli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0. Trattasi, nello specifico, dei beni ricompresi nell’Allegato A L. 232/2016 – beni strumentali 4.0, sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro – e delle immobilizzazioni immateriali ricomprese nell’Allegato B L. 232/2016 – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.

Nonostante l’ambito oggettivo resti invariato, si segnala un’importante novità: dal 2020, la norma premia gli investimenti in beni immateriali (di cui all’Allegato B) anche se non connessi ad investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (di cui all’Allegato A). Fino allo scorso anno, invece, solo l’acquisto di un bene 4.0 agevolato con l’iper ammortamento (+170%) consentiva la fruizione del super ammortamento (+40%) sul software.

Analizziamo le modalità di utilizzo.

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, avvalendosi dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006.

Si ricorda che l’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 disciplina la compensazione dei crediti. Al fine di compensare i crediti con i propri debiti, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

L’articolo 3 del Decreto fiscale (D.L. 124/2019), con l’intento di rafforzare gli strumenti per il contrasto alle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, ha previsto la possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti, per importi superiori a 5.000 euro annui, solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito. Tale limite, già previsto per i crediti Iva è stato esteso, a decorrere dal periodo d’imposta 2019, anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive.

La descritta stretta alle compensazioni non include i crediti da quadro RU: per questo motivo i nuovi crediti d’imposta al 40%, 15% e 6%, introdotti dalla Legge di bilancio 2020, non rientrano nei limiti appena descritti e potranno essere utilizzati in compensazione dal 1° gennaio dell’anno seguente la maturazione (nel rispetto delle regole descritte nella tabella sopra riportata). Tale interpretazione è stata confermata dall’Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2020.

Per espressa disposizione normativa (articolo 1, comma 191, L. 160/2019) tali crediti non sono soggetti:

  • al limite di 000 euro annui previsto per i crediti da quadro RU (di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007);
  • al massimale annuale di utilizzo in compensazione pari a 700.000 euro (di cuiall’articolo 34 L. 388/2000);
  • al divieto di compensazione in presenza debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all’articolo 31 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla 122/2010).

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta in argomento sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la seguente documentazione:

  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati con l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della Legge di bilancio 2020;
  • in caso di investimenti di costo unitario superiore a 300.000 euro è necessario produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla L. 232/2016, oltre al requisito dell’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al punto precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Le imprese che si avvalgono di tali misure di favore dovranno infine effettuare un’apposita comunicazione al Ministero dello sviluppo economico (modello, contenuto e modalità saranno definite con apposito decreto direttoriale di prossima emanazione).

FONTE – Euroconference