Appaltatori e committenti, primi chiarimenti dell’Agenzia

È stata pubblicata la circolare n. 1/E/2020 per i controlli delle ritenute negli appalti.

La circolare 12.02.2020, n. 1/E ha fornito chiarimenti sul complesso meccanismo di controllo delle ritenute che incombe su committenti e appaltatori dal 2020, in rapporto alle ritenute operate sugli emolumenti di competenza di gennaio (i cui versamenti sono eseguiti nel mese di febbraio); perciò, restano escluse le ritenute sugli emolumenti 2019 corrisposti entro i primi 12 giorni di gennaio (per il principio di cassa allargata). Lo scopo delle nuove disposizioni è quello di contrastare l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante indebita compensazione, di ritenute fiscali sui percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Restano esclusi dalla normativa di cui all’art. 17-bis D.Lgs. 241/1997 i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, le persone fisiche e le società semplici che non esercitano attività di impresa o agricola o di arti e professioni, i condomìni perché non detengono in qualunque forma beni strumentali e, infine, gli enti non commerciali limitatamente all’attività istituzionale non commerciale svolta.
Gli obblighi gravano in tutte le vesti nei rapporti a catena: committente (committente verso appaltatore e subappaltatore) – appaltatore (appaltatore verso subappaltatore) – subappaltatore. L’affidamento del compimento dell’opera a un’impresa (e con ciò si ritengono non soggetti alla normativa del controllo i contratti affidati a professionisti) per essere oggetto di controllo deve avere un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro verso quell’impresa (perciò deve essere valutato per ciascuna impresa affidataria). Per semplificazione, la circolare ha disposto che la verifica della soglia vada riferita all’anno solare, quindi 1.01-31.12 e si fa riferimento ai mesi e non ai giorni, considerando il giorno 15 per computare il mese (per le stipule dal 16 in poi si prende dal mese successivo). In presenza di contratti annuali o pluriennali, il calcolo va fatto pro-rata temporis, mentre per quelli che non hanno prezzi o scadenze predeterminati si adotta il criterio di cassa.
Per quanto riguarda la frase “prevalente utilizzo di manodopera” il problema della prevalenza si pone solo in relazione ai contratti misti di affidamento di opere e servizi o solo di opere, poiché nel caso di compimento di servizi l’utilizzo di manodopera è praticamente esclusivo. Vi è prevalenza quando il rapporto tra retribuzione lorda dipendenti e prezzo complessivo dell’opera è superiore al 50%. Mentre, per quanto riguarda le sedi del committente, si deve intendere sede legale, sedi operative, cantiere, piattaforme, ecc.; con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o a lui riconducibili si intendono macchinari, attrezzature o altre categorie di beni strumentali riconducibili al committente a titolo di proprietà, possesso o detenzione.
Infine, viene chiarito che il divieto di compensazione in capo agli appaltatori/subappaltatori non opera (a titolo esemplificativo, ma nella circolare viene fornito un elenco puntuale alla Tabella 1) con riferimento ai seguenti casi: acconto imposte sui Tfr, eccedenza versamenti di ritenute di lavoro dipendente, o autonomo o sui redditi di capitale dichiarati nel 770, imposte erariali rimborsate dal sostituto a seguito di assistenza fiscale, Bonus Renzi, eccedenza di addizionali regionali e comunali all’Irpef, ecc.

Fonte RATIO 21.02.2020