Con riferimento all’ambito di applicazione del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 commi 184-197 della L. 160/2019, in attesa dei chiarimenti ufficiali sull’agevolazione, ci si chiede se la stessa possa riguardare gli autocarri a “km zero”.
Sotto il profilo oggettivo, l’agevolazione “generale” (il credito d’imposta del 6%) spetta per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Sono però espressamente esclusi, tra l’altro, i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR (quindi, ad esempio, autoveicoli, motocicli e ciclomotori).
Ne consegue, anche sulla base di quanto chiarito in passato con riferimento all’analogo ambito oggettivo dei super-ammortamenti, che l’agevolazione spetta invece per i mezzi di trasporto diversi da quelli contemplati nell’art. 164 comma 1 del TUIR e previsti dall’art. 54 comma 1 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), quali ad esempio gli autocarri, purché siano inerenti all’attività svolta.
Con particolare riferimento poi al rispetto del requisito della novità, in passato l’Agenzia delle Entrate ha fornito particolari indicazioni nell’ambito delle agevolazioni “Tremonti” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate nn. 90/2001, 4/2002, 44/2009, 5/2015).
Secondo i citati chiarimenti, il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l’acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto. È necessario precisare che deve comunque trattarsi di beni per i quali il venditore non abbia fruito di agevolazioni.
Sulla base di tali indicazioni, gli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a “km 0” potevano quindi beneficiare della c.d. Tremonti-bis. In tal caso, nella fattura d’acquisto il concessionario doveva inserire una dicitura che richiamasse da un lato che si trattava di auto nuova (non aver percorso km neppure a fini dimostrativi) e che, dall’altro, sulla stessa non si era mai beneficiato di agevolazioni fiscali.
Alla luce di tale precedente interpretativo, Assilea, nella circolare n. 2/2016, ha ritenuto ragionevole ritenere di applicare il super-ammortamento alle predette condizioni anche agli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a “km 0”.
Tale orientamento sembra sia stato poi confermato, sempre con riferimento ai super-ammortamenti, dall’Agenzia delle Entrate (circ. 30 marzo 2017 n. 4, § 5.2, e circ. 26 maggio 2016 n. 23, § 2) laddove ha affermato che “non potrà fruire della maggiorazione in commento il bene che il cedente abbia in qualche modo utilizzato per scopi diversi dalla semplice esposizione come ad esempio l’autovettura che sia stata immessa su strada dal concessionario anche per motivi dimostrativi”.
Le suddette considerazioni potrebbero quindi valere anche con riferimento all’applicabilità del nuovo bonus investimenti con riferimento agli autocarri a “km 0”, per cui nella fattura d’acquisto di tali beni il concessionario dovrebbe inserire una dicitura che richiami:
– da un lato, che si tratti di autocarro nuovo (che non ha percorso km neppure a fini dimostrativi);
– dall’altro, che sullo stesso non abbia mai beneficiato di agevolazioni fiscali.
Resta ferma, inoltre, la necessità di indicare l’apposita dicitura recante il riferimento normativo alla disposizione agevolativa di cui all’art. 1 commi 184-197 della L. 160/2019, prevista per la generalità degli investimenti ai sensi dell’art. 1 comma 195 della L. 160/2019 (si veda “Bonus investimenti strumentali con apposita dicitura in fattura” del 13 gennaio).
Fonte Eutekne