Il documento unico di regolarità fiscale sarà disponibile nel Cassetto fiscale

Sono state avviate le attività per implementare la procedura, ma i tempi tecnici sono stimati in qualche mese

Con l’interrogazione parlamentare n. 5-03674 è stato chiesto, in considerazione dei tempi necessari per il rilascio del certificato previsto dall’art. 17-bis comma 6 del DLgs. 241/97 che attesta il possesso dei requisiti per la disapplicazione degli obblighi introdotti con il suddetto art. 17-bis, se e quali urgenti iniziative verranno prese per evitare che ricada sulle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, il rischio di incorrere nelle sospensioni parziali del pagamento dei corrispettivi attuate dai committenti che non hanno ricevuto i modelli F24 di versamento delle ritenute e la documentazione di supporto prevista dalla normativa in esame.

Secondo l’art. 17-bis del DLgs. 241/97, le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici devono inviare al committente, entro 5 giorni lavorativi dal termine per il pagamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai dipendenti/collaboratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio nel mese precedente, i modelli F24 e la documentazione di supporto necessaria affinché il committente possa svolgere l’attività di controllo del versamento delle ritenute medesime.

Controllo che non è richiesto nel caso in cui l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice abbia ottenuto il certificato che attesta il possesso dei requisiti di affidabilità indicati dall’art. 17-bis comma 5 del DLgs. 241/97 (c.d. documento unico di regolarità fiscale o DURF).

Nel caso in cui l’impresa, pur in possesso dei requisiti di affidabilità, non abbia ottenuto il rilascio del certificato e non invii i modelli F24 e la documentazione ulteriore prevista dalla nuova norma al committente questi, per evitare l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 17-bis comma 4 del DLgs. 241/97, dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi in misura pari al 20% e comunicare “l’inadempimento” riscontrato entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate competente.

Procedura per produrre e rilasciare “a vista” la certificazione

Secondo quanto si legge nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03674, resa il 26 febbraio 2020 in Commissione Finanze alla Camera, non verrà presa nessuna iniziativa in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate ha “provveduto, negli strettissimi tempi di attuazione delle citate disposizioni, ad implementare una procedura che consente agli uffici territoriali di produrre e rilasciare “a vista” la suddetta certificazione”.

Inoltre, viene evidenziato che sono state avviate le attività per implementare la procedura necessaria per rendere disponibile tale certificato all’interno del “Cassetto fiscale” del contribuente, nella sua area riservata. La realizzazione di questa applicazione automatizzata richiederà però dei tempi tecnici, stimati “nell’ordine di qualche mese”.

Fonte Eutekne