Virus, Italia zona rossa: il Dpcm 11.03.2020

Il Dpcm 11.03.2020, sospende dal 12.03 al 25.03.2020 le attività di commercio al dettaglio, servizi di ristorazione e attività di servizi alla persona, con una serie di eccezioni. Le altre attività produttive non subiscono una sospensione per decreto, ma è consigliato l’utilizzo di ferie, permessi, congedi e smart working.
• Ammortizzatori – È ragionevole ritenere che le tutele previste dall’art. 13, D.L. 9/2020, per effetto del decreto di prossima approvazione, possano sostanzialmente estendersi a tutto il Paese. Questo significa che ogni datore di lavoro che si trova in una condizione di dover sospendere o ridurre l’attività lavorativa ha il diritto di accedere a un ammortizzatore sociale. Tuttavia, il tipo di strumento dipenderà dall’inquadramento previdenziale.
• Attività commerciali – Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 1 (vedi oltre), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
o Restano aperti le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro.
• Ristorazione – Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), escluse mense e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
o Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
• Servizi alla persona – Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
• Servizi garantiti – Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
• Attività produttive e professionali – In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda:
o massimo utilizzo di modalità di lavoro agile;
o ferie e congedi retribuiti per i dipendenti;
o siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
o protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale
o operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
o limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
• Allegato 1 – COMMERCIO AL DETTAGLIO
o Ipermercati
o Supermercati
o Discount di alimentari
o Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
o Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
o Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
o Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
o Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
o Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
o Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
o Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
o Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
o Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
o Farmacie
o Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
o Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
o Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
o Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
o Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
o Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
o Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
o Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
o Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
o Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
o Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
• Allegato 2 – Servizi per la persona
o Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
o Attività delle lavanderie industriali
o Altre lavanderie, tintorie
o Servizi di pompe funebri e attività connesse

fonte RATIO – 12.03.2020