Sicurezza sul lavoro e semplificazione: quali limiti?

Sicurezza sul lavoro e semplificazione: quali limiti?

Poche luci e molte ombre su un testo che autorizza il ricorso alla certificazione di esperti, che sotto la propria responsabilità dovrebbero attestare la correttezza delle misure di prevenzione e protezione in azienda.
Non per la prima volta il legislatore tenta di mettere mano al complesso impianto normativo che disciplina la tutela dei lavoratori, con l`obiettivo di una semplificazione e di una riduzione degli adempimenti soprattutto di tipo formale.
Se la finalità appare legittima e comprensibile non sempre i risultati risultano adeguati alle attese ed in questo senso anche l`ultimo disegno di legge presentato, che riduce in modo drastico il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dagli attuali 306 articoli e 51 allegati a soli 22 articoli e 5 allegati, assume più le caratteristiche di una “controriforma” che di una reale razionalizzazione.
L`intervento formulato, giustificato da un modello obsoleto e poco coerente con le nuove tecnologie e con gli standard tecnici attuali, appare improntato ad una notevole flessibilità e privilegia, almeno nelle intenzioni, l`approccio dinamico e sostanziale rispetto ad una visione rigida troppo formale.
Ne consegue il fortissimo ridimensionamento del testo normativo, che in fase iniziale vedrebbe l`abrogazione del solo Titolo I, rinviando temporaneamente i correttivi legislativi ai titoli successivi e l`introduzione di un periodo transitorio triennale di coesistenza con l`attuale disciplina.
Cambia radicalmente la responsabilità del datore di lavoro, al quale può essere imputata la «colpa di organizzazione», che non sussiste se dimostra di aver posto in essere tutte le misure a tutela dei lavoratori. L`imprenditore non risponde quindi penalmente in caso di infortunio derivato da grave negligenza di dirigente, preposto o lavoratore, né se ha ottemperato ai propri obblighi, ma l`evento è determinato da circostanze estranee, eccezionali e imprevedibili, con conseguenze inevitabili anche avendo adottato una condotta diligente.
Oltre a consentire un maggiore potere di delega a figure subordinate, è autorizzato il ricorso a professionisti esperti e medici del lavoro iscritti in un apposito elenco, che in base a linee guida costantemente aggiornate potranno sotto la propria responsabilità certificare la correttezza delle misure di prevenzione e protezione aziendali. Gli organi di vigilanza e la magistratura interverranno nei casi in cui la certificazione sia resa in modo fraudolento, con grave colpa professionale o attraverso false dichiarazioni.
Discutibile è anche la valorizzazione dell`istituto della “disposizione” rispetto alla “prescrizione” operativa nel caso di inadempienze, che rende più conveniente per i datori di lavoro, in assenza di un puntuale sistema di vigilanza, porsi in una posizione attendista rispetto alle indicazioni dell`organismo competente piuttosto che agire secondo logiche preventive.
Uno spostamento verso l`autocontrollo si registra anche per le attività che vedono l`impiego di impianti, attrezzature o preparati assimilabili ad abitazioni (ad es. gli studi professionali) e per aziende che occupano fino a 5 addetti, per i quali gli obblighi di valutazione e gestione dei rischi e relative misure di prevenzione si traducono nella presenza di conformità edilizia dei locali e di
certificazioni di sicurezza di impianti ed apparecchiature, accanto alla presenza di almeno un presidio antincendio.
Un elemento positivo riguarda invece l`incentivazione con un meccanismo di “bonus -malus” a valere sui premi INAIL dell`adozione ed efficace attuazione in azienda delle misure di prevenzione di infortuni e malattie professionali, già da tempo prevista ma ancora non operativa nell`ambito della vigente normativa.

Contenuto tratto da Sistema Ratio – www.ratio.it