Per i titolari effettivi di società di persone applicabili i criteri delle società di capitali

Tale linea interpretativa sull’individuazione è condivisa anche dalla Banca d’Italia e dal CNDCEC

Tra i principali dubbi applicativi che stanno interessando l’individuazione del titolare effettivo da riportare nel rigo RU150 del modello REDDITI 2023, particolare rilevanza assume il caso in cui il dichiarante sia una società di persone.

Premesso che anche per tali società la normativa antiriciclaggio impone l’individuazione del titolare effettivo, circa le modalità concrete da applicare, negli anni si sono sviluppate due diverse interpretazioni.
Seguendo una prima corrente di pensiero, in assenza di uno specifico riferimento legislativo, per tali società si dovrebbe applicare esclusivamente il criterio della proprietà (diretta o indiretta) ovvero quello del controllo (previsti dal comma 1 dell’art. 20 del DLgs. 231/2007).
Come evidenziato nello Studio del Notariato n. 1-2023/B, alcuni autori avevano tratto la conseguenza che nelle società di persone la titolarità effettiva dovrebbe riconoscersi in capo a tutti i soci in quanto amministratori.

Di diverso avviso la seconda linea interpretativa, che appare essere anche la più condivisibile, secondo cui per le società di persone valgono i criteri individuati dall’art. 20 per le società di capitali. In tal senso si è pronunciata sia Banca d’Italia (in particolare nella comunicazione 9 febbraio 2018 e nel provvedimento 30 luglio 2019) che il CNDCEC nelle proprie Linee guida per l’adeguata verifica della clientela (maggio 2019).
In particolare, in quest’ultimo documento si sottolinea come i beneficiari di dette società possano essere individuati “nei conferenti il capitale che, in relazione alla gestione della stessa, possono vedere incrementato (o decrementato) il valore della quota, nonché gli stessi conferenti quali destinatari della suddivisione degli utili (che, si ricorda, può avvenire anche in modo non proporzionale rispetto alla quota sottoscritta)”.

Nello stesso ambito, si ritiene che possano essere titolari effettivi anche i soci che beneficiano della gestione della società stessa in termini di incremento della quota o di partecipazione agli utili quando dette quote o le relative partecipazioni agli utili superino il 25% (indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano, nelle sas, accomandanti o accomandatari). Così come accade per le società di capitali, qualora non si dovessero realizzare le suddette situazioni, i titolari effettivi vengono individuati in coloro che sono titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Riepilogando, con riferimento alla fattispecie delle società di persone i titolari effettivi possono essere individuati:
– nei soci che hanno conferito un ammontare superiore al 25% del capitale sottoscritto ovvero, nei casi di ripartizione di utili in percentuali non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, nei soci che partecipano agli utili o alle perdite in misura superiore al 25%;
– in via residuale, nei soggetti che hanno l’amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società.

Dal 9 ottobre 2023, data a partire dalla quale decorre il termine per la comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle imprese, è ricorrente il quesito avente a oggetto la sussistenza del relativo obbligo in capo alle società di persone. La risposta è evidentemente negativa, in quanto l’art. 21 comma 1 del DLgs. 231/2007 impone tale obbligo esclusivamente alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese e alle persone giuridiche private di cui al DPR 361/2000.
Di conseguenza, come precisato anche nel Manuale operativo diffuso in questi giorni da Unioncamere, “l’obbligo di comunicazione della titolarità effettiva non riguarda società di persone, imprese individuali e associazioni non riconosciute”.

Di contro, sono tenute a comunicare la propria titolarità effettiva (anche se costituite in forma consortile) le società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni e cooperative; sono altresì obbligate le fondazioni e le associazioni riconosciute ai sensi del predetto DPR 361/2000.

Alla sezione speciale del Registro deve essere inoltre trasmessa la comunicazione dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, residenti o meno in Italia, per la cui individuazione Unioncamere rinvia alle comunicazioni e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate, nonché quella degli istituti giuridici affini ai trust “stabiliti o residenti nel territorio della Repubblica italiana” (art. 21 comma 3 del DLgs. 231/2007).
Al riguardo, l’Italia ha comunicato alla Commissione europea che il mandato fiduciario è un istituto giuridico affine al trust e quindi, se collegato a società fiduciarie, deve essere iscritto nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Fonte Eutekne di Stefano DE ROSA e Annalisa DE VIVO

Lunedì, 16 ottobre 2023