IVA per le associazioni solo dal 2025

Il Ddl. di conversione del DL 215/2023 esclude dal tributo ancora per sei mesi le operazioni verso gli associati

Il “regime” di esclusione IVA previsto per gli enti associativi continuerà ad applicarsi per tutto il 2024. È quanto previsto dal Ddl. di conversione del DL 215/2023, (decreto “Milleproroghe”), che ieri ha ricevuto, con 140 voti favorevoli e 69 contrari, il primo via libera dalla Camera. Il testo ora dovrà essere sottoposto all’esame del Senato.

La proroga del regime agevolato, fortemente auspicata dagli enti del settore, è stata introdotta nel corso dell’iter di conversione con un emendamento approvato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio. Viene così posticipata, ancora una volta, l’introduzione delle novità contenute nell’art. 5 comma 15-quater del DL 146/2021, che in assenza di rinvio entrerebbero in vigore già a partire dal prossimo 1° luglio (art. 1 comma 683 della L. 234/2021).

Si ricorda che il DL 146/2021 prevede che vengano attratte nel campo di applicazione dell’IVA alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi attualmente escluse da imposta in base all’art. 4 del DPR 633/72.
Si tratta, in particolare, delle operazioni rese ai loro associati da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica.
La norma in vigore, infatti, prevede che tali operazioni, anche se effettuate a titolo oneroso (ossia dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari) non sono da assoggettare a imposta, purché siano rese dagli enti in conformità alle finalità istituzionali.
Per effetto delle modifiche del DL 146/2021, invece, queste dovranno considerarsi rilevanti ai fini IVA.

Lo stesso vale anche per altre cessioni e prestazioni individuate dall’art. 4 commi 5 e 6 del DPR 633/72, ossia:
– cessioni di pubblicazioni da parte delle associazioni sopra richiamate, anche se effettuate prevalentemente agli associati;
– operazioni effettuate da partiti politici in occasione di manifestazioni propagandistiche;
– somministrazioni di alimenti e bevande presso i bar interni delle associazioni di promozione sociale.

Molte delle operazioni fin qui richiamate, nel nuovo quadro normativo delineato per il 2025, potranno beneficiare del regime di esenzione IVA. Il passaggio dall’esclusione all’esenzione avrà comunque un impatto significativo sulla gestione degli enti, in quanto questi si troveranno a dover assolvere, per le stesse operazioni, gli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (fatturazione, registrazione, dichiarazione annuale, ecc.).

Un’alternativa potrebbe essere costituita dall’opzione ex art. 36-bis del DPR 633/72, che consente l’esonero dagli adempimenti IVA per la generalità delle operazioni esenti. Le operazioni in parola, però, concorreranno alla formazione del volume d’affari.
Restano comunque irrilevanti ai fini IVA le quote associative, che non sono versate in corrispettivo di determinati beni o servizi.

Le modifiche del DL 146/2021 sono volte a definire una procedura di infrazione avviata nei confronti dell’Italia a fronte del disallineamento tra la norma interna e quella unionale. Infatti, la direttiva 2006/112/Ce, diversamente da quanto previsto in ambito interno, pur ammettendo che gli Stati membri esentino dall’IVA talune operazioni degli enti non profit, non prevede che le stesse possano considerarsi fuori campo IVA.
La revisione del regime in parola risulta dunque necessaria per conformare l’art. 4 del DPR 633/72 alla direttiva.

Il rinvio al 2025, d’altro canto, concede un po’ più di tempo alle realtà associative per i necessari adeguamenti e ha il pregio di evitare che gli enti si trovino a dover gestire il passaggio dall’esclusione all’esenzione IVA in corso d’anno.

Atteso un raccordo con le norme per gli enti sportivi

Inoltre, la proroga offre al legislatore la possibilità di intervenire per un maggiore coordinamento delle nuove norme sia con quelle del Titolo X del DLgs. 117/2017, che diverranno efficaci a seguito della prevista autorizzazione europea, sia con altre disposizioni già in vigore per alcuni enti associativi.

Si pensi alle novità recentemente introdotte dall’art. 36-bis del DL 75/2023 per gli enti sportivi. Tale norma esenta da imposta le prestazioni connesse alla pratica sportiva rese da tali enti a favore dei soggetti che praticano lo sport, ma non appare coordinata con la nuova esenzione che dovrebbe essere introdotta all’art. 10 comma 4 n. 2) del DPR 633/72.

Occorre poi tenere conto del fatto che la legge delega di riforma fiscale (art. 7 lett. g) della L. 111/2023) ha previsto una razionalizzazione delle disposizioni IVA per il Terzo settore anche in vista dell’entrata in vigore delle norme fiscali del DLgs. 117/2017.

D’altra parte, l’ultimo rinvio delle novità del DL 146/2021, dal 1° gennaio al 1° luglio 2024, era stato disposto dal DL “Enti pubblici” (art. 4 comma 2-bis del DL 51/2023) proprio nelle more della revisione del sistema tributario.
Si auspica dunque che i prossimi mesi siano utili per fare ordine nel complesso quadro normativo delineato.

Fonte Eutekne di Corinna Cosentino