Novità in arrivo per i mutui

Novità in arrivo per i mutui

Il D.Lgs. 72/2016 introduce importanti novità per il credito immobiliare ai consumatori

Le modifiche, finalizzate ad accrescere la protezione del consumatore quale contraente debole, di recente sono state oggetto delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d`Italia, che nella loro formulazione ha tenuto conto degli Orientamenti dell`Autorità bancaria europea (ABE) sulla valutazione del merito creditizio.
In particolare, per quanto riguarda il merito creditizio, banche e intermediari finanziari, prima della conclusione del contratto, devono svolgere un`approfondita valutazione del merito creditizio del consumatore per verificarne la capacità attuale e prospettica di adempiere ai propri obblighi contrattuali. In tal senso, terranno conto di: capacità reddituale; fattori che riducono, o prospetticamente potrebbero ridurre, la capacità di adempimento degli obblighi contrattuali; ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore, quali obbligazioni già in essere e altre spese non discrezionali del medesimo, inclusa la valutazione delle spese di sostentamento. Tali informazioni saranno acquisite direttamente dal consumatore, o anche dall`intermediario del credito (es.: agente, mediatore, consulente).
Ai sensi dell`art. 120-undecies, c. 3, del TUB, il finanziatore non potrà risolvere il contratto di credito concluso né potrà apportarvi modifiche svantaggiose per il consumatore, in ragione del fatto che la valutazione del merito creditizio è stata condotta scorrettamente o che le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto erano incomplete, salvo che questi abbia intenzionalmente omesso di fornire tali informazioni o le abbia fornite false.
Se la domanda di credito è respinta, il finanziatore deve immediatamente informare del rifiuto il consumatore e, se del caso, della circostanza che la decisione è basata sul trattamento automatico dei dati.
Altra novità riguarda la valutazione dei beni immobili. Questa dovrà avvenire adottando standard elaborati e riconosciuti a livello internazionale, o elaborati a livello nazionale sulla base di quelli internazionali; in alternativa, le banche possono anche adottare standard interni a condizione che siano coerenti con quelli elaborati a livello internazionale o nazionale.
Inoltre, i soggetti che svolgono la valutazione degli immobili devono essere in possesso di adeguate competenze professionali e devono aver maturato un`esperienza almeno triennale prima del conferimento dell`incarico, non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse rispetto al processo di commercializzazione del credito o a quello di erogazione del medesimo, ossia devono essere in posizione di indipendenza da entrambi i processi, per esempio sussistenza di rapporti di natura personale o relazioni professionali o patrimoniali con soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel processo di erogazione. Nella valutazione degli immobili il “perito” valutante è obbligato a tener conto dei valori contenuti nella banca dati dell`Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI) dell`Agenzia delle Entrate, e l`immobile è stimato ad un valore non superiore a quello di mercato, aspetto riconducibile ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi.

Contenuto tratto da Sistema Ratio