Il 1° luglio scatta l’obbligo SOA per gli interventi edilizi «rilevanti»

Per i contratti stipulati dal mese prossimo serve la certificazione già rilasciata per la detraibilità delle spese sopra 516.000 euro

Con il 1° luglio 2023, se l’appalto o il subappalto prevede l’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro, l’art. 10-bis del DL 21/2022 rende obbligatorio, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del DL 34/2020 (superbonus e altri bonus edilizi suscettibili di fruizione anche mediante sconto in fattura o cessione del credito), la titolarità “della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (c.d. “certificazione SOA”) da parte, rispettivamente, dell’impresa appaltatrice o dell’impresa subappaltatrice.

Per i contratti di appalto o di subappalto che vengono stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023, la titolarità della certificazione SOA, da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice, deve sussistere “al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto”.

È dunque pacifico che, se venisse sottoscritto in data 10 luglio 2023 un contratto di appalto “sopra soglia” con una impresa appaltatrice che, alla medesima data del 10 luglio, non risulta titolare di una certificazione SOA, tale circostanza precluderebbe la possibilità per il committente di ottenere sulle relative spese gli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del DL 34/2020 anche se la certificazione SOA venisse poi ottenuta dall’impresa appaltatrice in una data successiva e anche se il materiale sostenimento delle spese da parte del committente avvenisse in una data successiva a quella in cui l’impresa appaltatrice ottiene (tardivamente) il rilascio della certificazione SOA.

Meno pacifico è il quadro applicativo per i contratti di appalto o subappalto “sopra soglia” senza data certa (ai sensi dell’art. 2704 c.c.) anteriore al 21 maggio 2022, ma comunque stipulati entro il 30 giugno 2023, nel caso in cui alla data del 1° luglio 2023 non risulti ancora rilasciata all’impresa appaltatrice o subappaltatrice la certificazione SOA.

Premesso che questi contratti dovevano soddisfare già dal 1° gennaio 2023 quanto meno la condizione dell’avvenuta stipula, da parte dell’impresa appaltatrice, di un contratto con un ente abilitato alla certificazione SOA, ai fini dell’ottenimento del suo rilascio in presenza dei necessari presupposti tecnici (l’art. 2-ter comma 1 lett. d) n. 1) del DL 11/2023 ha chiarito che, per i contratti di appalto e subappalto stipulati prima del 1° gennaio 2023, la condizione del contratto con l’ente certificatore poteva risultare soddisfatta non già alla data di stipula del contratto di appalto o subappalto, come richiesto per i contratti di appalto o subappalto stipulati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2023, perché era sufficiente lo fosse entro il 1° gennaio 2023), è opportuno chiedersi se il mancato ottenimento del rilascio della SOA da parte dell’ente certificatore entro la data del 1° luglio 2023 possa inficiare in qualche modo la detraibilità delle spese sostenute.

A tale proposito, giova sottolineare che la circ. Agenzia delle Entrate 20 aprile 2023 n. 10 (§ 2.1) riporta che, per i contratti di appalto e di subappalto “sopra soglia” stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 30 giugno 2023, “è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute […] dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente”.
Dal tenore di questo passaggio, sembra emergere che anche l’Agenzia delle Entrate interpreta il disposto del comma 3 dell’art. 10-bis del DL 21/2022 nel senso di non ritenere che il mancato rilascio entro il 1° luglio 2023 della certificazione SOA, all’impresa appaltatrice o subappaltatrice che dal 1° gennaio 2023 aveva quanto meno stipulato un contratto con un ente certificatore, pregiudichi irrimediabilmente la detraibilità delle spese che saranno sostenute dal committente a decorrere dal 1° luglio 2023, ma “soltanto” imponga al committente (e all’impresa appaltatrice nei confronti dell’impresa subappaltatrice) di non sostenere quelle spese sino a quando la propria controparte contrattuale non avrà ottenuto il rilascio della certificazione SOA.

Sul punto “sostenimento delle spese”, giova ricordare che, quando il committente è una impresa (e sempre nei rapporti tra impresa appaltatrice e subappaltatrice), trova applicazione il principio di competenza fiscale, in luogo di quello di cassa.
Serve dunque grande attenzione per quei contratti “sopra soglia” già stipulati con imprese che non hanno ancora ottenuto il rilascio della certificazione SOA, mentre, per quelli in corso di finalizzazione, ma non ancora stipulati con imprese che non hanno ancora ottenuto il rilascio della certificazione SOA, è certamente opportuno attendere che avvenga il rilascio.

Fonte Eutekne articolo a cura di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI