Contributo per le attività chiuse durante l’emergenza in dirittura d’arrivo

Pronto il decreto per sostenere discoteche, palestre e altre attività

È stato attivato il fondo da 140 milioni di euro per sostenere le attività d’impresa e professioni che sono rimaste chiuse per legge, in conseguenza delle misure restrittive adottate per fronteggiare l’emergenza COVID. Lo ha annunciato ieri il Ministero dello Sviluppo economico con apposito comunicato, facendo riferimento al relativo decreto attuativo già firmato dal Ministro Giorgetti.

L’art. 2, comma 1 del DL 73/2021 convertito (c.d. “Sostegni-bis”) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, un “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche per le quali è stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2021), la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.

In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 2 del DL 73/2021, il decreto interministeriale definisce i soggetti beneficiari, l’elenco delle attività che hanno diritto a usufruire del sostegno economico, nonché i criteri e le modalità per richiedere il contributo.

Ai sensi dell’art. 11 del DL 105/2021, una quota pari a 20 milioni delle suddette risorse finanziarie è destinata, in via prioritaria, in favore delle attività che, alla data di entrata in vigore del DL, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del DL 25 marzo 2020 n. 19 convertito.

Come precisato nel comunicato pubblicato ieri sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, discoteche e sale da ballo sono alcune delle attività che potranno richiedere i contributi a fondo perduto fino a un massimo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario, e a cui è destinata una quota pari a 20 milioni di euro del fondo istituito dal Ministero.

Per le altre attività ammesse alla misura, come ad esempio gestione di impianti sciistici, palestre, impianti sportivi, parchi tematici, eventi di teatro, cinema, arte, fiere e cerimonie (attività individuate nel dettaglio tramite la previsione di specifici codici ATECO), rimaste chiuse per almeno 100 giorni, l’ammontare dei contributi che potranno essere richiesti varia, stando alla bozza di decreto, in base ai ricavi/compensi del periodo d’imposta 2019 del soggetto interessato, come di seguito:
– 3.000 euro, per soggetti con ricavi/compensi fino a 400.000 euro;
– 7.500 euro, per soggetti con ricavi/compensi superiori a 400.000 e fino a 1 milione;
– 12.000 euro, per soggetti con ricavi/compensi superiori a 1 milione.
In assenza di ricavi/compensi 2019, sarà riconosciuto il contributo minimo di 3.000 euro.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di 3.000 euro, l’Agenzia delle Entrate provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

“È un provvedimento doveroso, promesso alle categorie che sono state costrette a restare chiuse per legge”, dichiara il Ministro dello Sviluppo economico Giorgetti. “È giusto – aggiunge – che discoteche, palestre e altre realtà in condizioni simili abbiano uno strumento speciale avendo pagato un prezzo più alto a causa dei cambiamenti imposti dalle regole restrittive contro il COVID. In occasione degli incontri al MISE, ma anche in altri contesti, questa necessità e urgenza era venuta fuori in maniera determinante. Iniziamo con questo fondo, 140 milioni, che però può essere rifinanziato se sarà necessario”.

Istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.

Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario, ivi inclusi gli elementi da dichiarare al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.
Il contributo sarà quindi corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza.

In ogni caso, l’operatività delle disposizioni del decreto, si legge nella bozza dello stesso, è subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.

Fonte Eutekne di Pamela Alberti