Codice della crisi al 16 maggio 2022 e procedure di allerta al 31 dicembre 2023

Nella bozza del decreto anche la nuova composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

Nella giornata di ieri, è stato sottoposto all’esame del pre-Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legge recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

Il provvedimento legislativo risponde alla necessità di introdurre misure di supporto alle imprese per superare gli effetti dell’epidemia e nuovi strumenti per prevenire l’insorgenza di situazioni di crisi o per affrontare e risolvere quelle situazioni di squilibrio economico-patrimoniale reversibili.

Sono interessanti le considerazioni a tal proposito espresse nella relazione illustrativa del provvedimento. Gli effetti della pandemia COVID-19, infatti, pur se mitigati dagli interventi di sostegno pubblici (a loro volta resi in gran parte possibili dall’allentamento della normativa europea in materia di aiuti di Stato) o di modifica del diritto societario, non potranno essere prorogati nel medio-lungo periodo, mentre gli effetti della crisi economica si protrarranno per un lasso di tempo non breve. Si tratta, quindi, di mettere a disposizione delle imprese, in particolare le micro imprese e le PMI, mezzi e strumenti idonei evitare che la crisi degeneri in dissesto irreversibile.

Lo schema di DL consta di 27 articoli, suddivisi in 3 capi: “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, “Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” e “Disposizioni transitorie”.
Tra le numerose novità, emerge, in primo luogo, il differimento dell’entrata in vigore del DLgs. 14/2019, recante il Codice della crisi, al 16 maggio 2022 (art. 389 comma 1 del DLgs. 14/2019), anche ai fini del recepimento della direttiva Ue 1023/2019.

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 389 del DLgs. 14/2019 (CCII), invece, rinvia al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi. Il maggior termine consentirà anche di rivederne i meccanismi di funzionamento.

La relazione illustrativa valorizza la natura innovativa e complessa degli istituti del CCII, che pare difficilmente conciliabile con la gradualità necessaria nella gestione delle crisi indotte dalla pandemia e che rischierebbe di creare incertezze in un momento in cui appare viceversa necessaria la stabilità delle regole.

Lo schema di decreto legge, inoltre, introduce un nuovo strumento negoziale e stragiudiziale di ausilio alle imprese (la “Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa”) e anticipa l’entrata in vigore di alcune disposizioni del DLgs. 14/2019.
La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa risponde all’esigenza di agevolare il risanamento delle imprese in condizioni di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”, anche mediante la cessione dell’azienda o di un ramo di essa; è concepita con strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte al Registro delle imprese, incluse le società agricole. L’imprenditore sarà affiancato (ma non sostituito) da un esperto, terzo e indipendente, con il compito di agevolare le trattative per il risanamento dell’impresa. La nomina dell’esperto è regolata secondo una specifica procedura che prevede l’utilizzo una piattaforma telematica nazionale.
Per incentivare il ricorso alla composizione negoziata, è contemplato (art. 14) anche un sistema di misure premiali di natura fiscale.

Inoltre, è previsto che (art. 15 dello schema di DL) l’organo di controllo societario segnali, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza per accedere alla composizione negoziata. L’organo amministrativo, entro un termine non superiore a 30 giorni, deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza ex art. 2403 c.c. La tempestiva segnalazione è valutata ai fini dell’esonero o dell’attenuazione della responsabilità di cui all’art. 2407 c.c.
L’istanza di nomina dell’esperto per la composizione negoziata non può essere presentata dall’imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un ADR o con ricorso per l’ammissione al concordato, anche “in bianco” (art. 161 comma 6 del RD 267/42).

Vengono, altresì, anticipate nel RD 267/42 alcune novità del DLgs. 14/2019 (artt. 20 e ss.).
Fino al 31 dicembre 2021 sono improcedibili (art. 23 dello schema di DL) i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato ai sensi dell’art. 186-bis del RD 267/42, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.

L’entrata in vigore di buona parte delle disposizioni dello schema di DL (artt. 2, 3, commi 6, 7, 8 e 9, e artt. da 4 a 19), inclusa la composizione negoziata, è prevista dal 15 novembre 2021 e ciò, secondo la relazione illustrativa, al fine di consentire la realizzazione della piattaforma, la formazione dell’elenco e la formazione degli esperti per la nuova procedura, onde assicurarne l’effettiva operatività.

Fonte Eutekne di Antonio Nicotra e Marco Pezzetta