On line il portale per la lotteria degli scontrini

Per i consumatori finali disponibile anche il servizio di consultazione delle e-fatture ricevute

 

È stato attivato nella giornata di ieri il c.d. “Portale Lotteria”, disponibile all’indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it. Come anticipato dal provvedimento n. 80217 del 6 marzo 2020 (si veda “Pronte le istruzioni per partecipare alla lotteria degli scontrini” del 7 marzo 2020), il portale si compone di:
– un’area pubblica, nell’ambito della quale i soggetti interessati potranno ottenere il proprio codice ai fini della partecipazione al concorso e monitorare le estrazioni dei premi;
– un’area riservata, accessibile con le credenziali SPID, CNS, Entratel o Fisconline, che consente di utilizzare alcuni servizi aggiuntivi (es. visualizzazione degli scontrini che hanno dato diritto ai biglietti virtuali, indicazione dei recapiti per la comunicazione rapida delle vincite).

Allo stato attuale, la funzionalità che consente di generare il “codice lotteria” non è ancora attiva ma, secondo quanto si legge sulla homepage del portale, sarà resa disponibile a breve. In particolare, il consumatore potrà inserire il proprio codice fiscale in una sezione dedicata, ottenendo così il codice lotteria. Successivamente, il codice dovrà essere memorizzato su un dispositivo mobile (o eventualmente stampato) per poterlo esibire all’esercente.

A partire dal 1° luglio 2020, infatti, l’esibizione del codice al momento dell’acquisto costituirà manifestazione della volontà di partecipare alla lotteria. Nello specifico, occorrerà mostrare il codice prima che sia emesso il documento commerciale, in modo che l’esercente possa abbinarlo all’operazione effettuata. Per verificare che l’esercente abbia provveduto alla trasmissione dei dati, dovrebbe essere sufficiente controllare il documento emesso: se questo reca il codice lotteria, i dati dell’operazione dovrebbero essere stati correttamente inoltrati all’Agenzia delle Entrate e memorizzati dal Sistema Lotteria.

Non sarà necessario conservare i documenti al fine di riscuotere i premi. Ciò potrebbe essere utile, però, nel caso in cui l’acquirente intenda verificare nell’immediato, al termine di ogni estrazione, se il proprio “scontrino” rientra tra quelli estratti pubblicati nella homepage del Portale Lotteria (resta fermo che l’acquirente potrà ricevere rapidamente la comunicazione della vincita indicando i propri recapiti nell’area riservata).

Va poi precisato che non tutti gli acquisti di beni e servizi al dettaglio consentono di partecipare alle estrazioni. In particolare, in fase di avvio della lotteria, resteranno esclusi gli acquisti di beni e servizi al dettaglio i cui corrispettivi sono:
– oggetto di invio al Sistema tessera sanitaria;
– documentati mediante fattura elettronica.

Già utilizzabile per i privati il servizio per consultare le proprie e-fatture

A proposito delle fatture elettroniche, si ricorda che, a decorrere dallo scorso 1° marzo, con provv. Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2020 n. 99922, è stato attivato anche per i consumatori finali il servizio di consultazione delle e-fatture o dei loro duplicati informatici. Mentre i soggetti passivi avevano già potuto fruire del servizio attraverso l’accesso alla propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, i privati, sino al 29 febbraio, non avevano facoltà di prendere visione dei documenti emessi nei loro confronti.

Accedendo ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate con le credenziali Entratel o Fisconline, l’identità digitale Spid o la Carta Nazionale dei Servizi, e selezionando il link “Fattura elettronica – Corrispettivi telematici” è possibile visualizzare la pagina “Le tue fatture” e, attraverso apposita sezione, aderire allo specifico accordo proposto dall’Agenzia. Grazie a questa procedura sarà quindi consentita la consultazione delle fatture elettroniche relative agli acquisti effettuati dal soggetto nella sua qualità di consumatore finale.

Posto che il servizio differisce da quello presente nel portale “Fatture e corrispettivi”, concernendo, come detto, cessionari e committenti che non sono soggetti passivi, sarà richiesta una specifica adesione anche a questi ultimi, nel caso in cui volessero prendere visione dei documenti ricevuti in qualità di privati consumatori o scaricarne un duplicato.

L’Amministrazione finanziaria precisa, inoltre, che in considerazione della necessità di adeguamento dei servizi telematici alle disposizioni contenute nell’art. 14 del DL 124/2019, che prevedono la memorizzazione integrale dei file delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, il termine per l’adesione al servizio di consultazione è prorogato sino al 4 maggio 2020.

In caso di eventuale recesso dal servizio, l’Agenzia delle Entrate non renderà più disponibili le fatture ricevute nel periodo in cui vigeva l’adesione. Tali documenti non saranno consultabili neppure qualora il consumatore decidesse di effettuare una nuova adesione. Sarà opportuno, quindi, in questa circostanza, procedere ad un download di tutti i file ricevuti.

Eutekne – di Luca Bilancini e Corinna Cosentino