Decreto Ristori, nuovi contributi (a fondo perduto) e vecchie regole

Le misure introdotte dalla recente normativa d’emergenza (anche il Ristori-bis) e rivolte in maniera specifica ai soggetti che hanno subito restrizioni sulla base degli ultimi 2 Dpcm, adottano però le medesime regole di calcolo ex art. 25 D.L. 34/2020.

In arrivo gli ultimi contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Ristori e Ristori-bis, ma alcuni contribuenti sono ancora in attesa del primo contributo “estivo”, ossia quello ex art. 25 D.L. 34/2020. In ordine temporale, i contributi a fondo perduto destinati alla generalità dei contribuenti (e non quelli specifici del Decreto Agosto) introdotti durante questa pandemia sono stati i seguenti:
1. contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio): destinato agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo o titolari di reddito agrario, titolari di partita Iva con ricavi/compensi 2019 non superiori a 5 milioni. La condizione per richiederlo era: fatturato/corrispettivi di aprile 2020 inferiore ai 2/3 di aprile 2019. Tale condizione non si deve controllare per i soggetti che hanno aperto la partita Iva dal 1.01.2019 o che a far data dalla pandemia hanno il domicilio fiscale/sede operativa in un Comune in stato di emergenza. L’istanza era da presentare entro lo scorso 13.08.2020;
2. contributo a fondo perduto ex art. 1 D.L. 137/2020 (Decreto Ristori): destinato ai soggetti che hanno come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del D.L. 137/2020: taxi, alberghi, ristoranti, gelaterie, bar, cinema, teatri, stadi, piscine, palestre, solo per elencarne alcuni. Il contributo è soggetto alle medesime condizioni di cui sopra, ma con alcune differenze: occorre sempre effettuare la verifica del calo di fatturato, eccetto per le newco 2019; non si riporta invece il riferimento ai soggetti con sede in un Comune in stato di emergenza. Pertanto, si deve intendere che tali ultimi contribuenti debbano effettuare la verifica. Il contributo viene erogato automaticamente sul conto corrente per chi aveva già presentato l’istanza del primo contributo, nella misura di un multiplo del precedente a seconda del codice ATECO (ad esempio, per i ristoranti, palestre piscine è il 200% del precedente; per alberghi e bar il 150%, ecc.). Coloro che, pur avendone i requisiti, non avevano presentato istanza e intendono fruire ora, dovranno presentare apposita domanda secondo la medesima procedura web e il contributo sarà calcolato nel medesimo modo, ossia applicando le percentuali differenti a seconda del codice ATECO, sul risultato calcolato con i dati dell’istanza in trasmissione;
3. contributo a fondo perduto ex art. 1 e 2 D.L. 149/2020 (Decreto Ristori-bis): destinato ai soggetti che hanno come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del D.L. 149/2020, che riprende tutti i codici dell’Allegato 1 del D.L. 137/2020 e aggiunge i corsi sportivi, di danza, le attività di lavanderie industriali, la ristorazione senza asporto, biblioteche, ecc., con un ulteriore incremento del 50% rispetto alla percentuale indicata in tabella per gelaterie, bar, alberghi che hanno domicilio fiscale o sede operativa in zona arancione o rossa.
Infine, l’art. 2 inserisce ad oggi l’ultimo contributo a fondo perduto a favore del commercio al dettaglio interessato dalle ultime misure restrittive del Dpcm 3.11.2020 (Allegato 2 D.L. 149/2020). Si applicano le medesime condizioni sopra riportate (fatturato di aprile 2020 rispetto aprile 2019).

Fonte: Ratio Quotidiano di Paolo Meneghetti e Vittoria Meneghetti