Pagamenti in contanti

Art. 1, cc. 898, 899, 902, 903 L. 28.12.2015, n. 208

Pagamenti in contanti

La legge di Stabilità 2016 innalza da euro 1.000 a euro 3.000 il limite per il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Per il servizio di rimessa di denaro la soglia resta fissata a 1.000 euro (money transfer).

E’ abrogata la disposizione che imponeva che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fossero corrisposti obbligatoriamente, quale ne fosse l’importo, in forme e modalità che escludessero l’uso del contante e ne assicurassero la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

Si ricorda che per gli enti in regime 398/1991 (ASD e Pro Loco) il limite delle operazioni eseguibili in contanti è pari a euro 1.000.

La legge di Stabilità 2016 ha anticipato all’1.01.2016 l’entrata in vigore delle modifiche in tema di sanzioni introdotte dal D.Lgs. 158/2015, ossia: eliminazione della decadenza dal regime 398 in caso di omessa tracciabilità di importi superiori a euro 1.000 da parte di associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche; modifica dell’importo delle sanzioni a euro 250 (anziché 258) e a euro 2.000 (anziché 2065).