Via libera al Sostegni-bis, scadenze al 15 settembre

La proroga può riguardare anche i soggetti IRES che hanno approvato il bilancio 2020 entro 180 giorni

Con l’approvazione ieri da parte dell’Aula della Camera, mediante voto di fiducia, del disegno di legge di conversione del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”), è confermata l’ulteriore proroga al 15 settembre 2021, senza maggiorazione, dei termini di versamento per i contribuenti che svolgono attività interessate dagli ISA, compresi i minimi e i forfetari.
Viene quindi superata la proroga al 20 luglio 2021 senza la maggiorazione dello 0,4%, disposta con il DPCM del 28 giugno 2021. Perde di rilevanza anche la questione se fosse comunque possibile effettuare i versamenti entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001, anche se non previsto dal suddetto DPCM.

In base al nuovo art. 9-ter del DL “Sostegni-bis”, sono infatti prorogati al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:
– risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
– che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

A fronte della proroga al 15 settembre senza maggiorazione, non sembra però possibile un ulteriore differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%; la proroga, infatti, è stata prevista in deroga a quanto disposto dall’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001.

Nel 2019, a fronte della proroga al 30 settembre dei termini di versamento che scadevano dal 30 giugno al 30 settembre 2019, disposta dall’art. 12-quinquies commi 3-4 del DL 34/2019 conv. L. 58/2019, la ris. Agenzia delle Entrate 1° agosto 2019 n. 71 aveva infatti chiarito che rimaneva la possibilità di differire ulteriormente i versamenti di 30 giorni, quindi al 30 ottobre 2019, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001. Tale possibilità quest’anno sembra invece esclusa, in base alla diversa formulazione della norma di proroga inserita in sede di conversione del DL 73/2021.

È confermato che la proroga riguarda i soggetti che:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro);
– partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5115 e 116 del TUIR;
– applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
– applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
– presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell’emergenza da COVID-19.

Poiché la proroga al 15 settembre inserita nel DL 73/2021 riguarda i versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, l’ulteriore differimento riguarda anche i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno, che erano invece esclusi dalla proroga ex DPCM 28 giugno 2021.

Pertanto, nel rispetto delle suddette condizioni (svolgimento di attività con ISA e ricavi non superiori a 5.164.569 euro), la proroga al 15 settembre senza maggiorazione è applicabile anche ai soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento che ricadono nel suddetto arco temporale, ad esempio:
– società di capitali che hanno approvato il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
– società di capitali con esercizio dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021.

Come stabilito sia dal DPCM 28 giugno 2021 che dalla norma inserita in sede di conversione del DL 73/2021, rientrano nella proroga i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA. La proroga si estende quindi ai versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette (es. contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti, IVA per adeguamento agli ISA, diritto camerale).

La scadenza del 15 settembre è applicabile anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl artigiane o commerciali, interessate dalla proroga, ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”, in quanto dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 16 luglio 2007 n. 173 e 25 settembre 2013 n. 59). Tuttavia, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, quindi devono essere versate entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.

In relazione al versamento differito del saldo IVA relativo al 2020, si applica però la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo 2021 (artt. 6 e 7 del DPR 542/99); sulla base di quanto era stato chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2019 § 8.1, in relazione all’analoga proroga del DL 34/2019, tale maggiorazione è applicabile solo fino al 30 giugno 2021.

Fonte Eutekne di Massimo Negro