Stop alle detrazioni fiscali “per tutti” dal prossimo anno

31/10/2024

Fissato a 14.000 euro il limite di detrazione per i redditi tra 75.000 e 100.000 euro

Mentre i soggetti con reddito inferiore a 75.000 euro non sono toccati dalle novità del Ddl. di bilancio 2025 che riguardano le detrazioni fiscali, per quelli con redditi superiori la quasi totalità degli oneri detraibili subirà tagli consistenti a partire dalle spese che saranno sostenute dal 1° gennaio 2025.

Salvo successive modifiche che verranno apportate nel corso dell’iter di approvazione della legge, per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro sarebbero sostanzialmente previsti due limiti: quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione come nel caso dell’ecobonus) e il nuovo limite massimo di spesa che sarebbe introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR e che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili. Unica eccezione sarebbe prevista per le spese sanitarie detraibili dall’IRPEF, ai sensi della lett. c) dell’art. 15 comma 1 del TUIR, nella misura del 19% per importi che eccedono la franchigia di 129,11 euro.

Al riguardo, però, con un’apposita disposizione che fa riferimento al decimo periodo dell’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR si stabilirebbe che, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 dai soggetti disabili per l’acquisto dei mezzi necessari alla loro locomozione, sarebbe computata nel limite massimo di spesa detraibile la singola rata di spesa riferita a ciascun anno, nel caso in cui scelgano di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo (e non fruirne per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato). La disposizione riguarderebbe sempre i soggetti, disabili in questo caso, con reddito superiore a 75.000 euro, ma non si nega che, ammesso che sia stata correttamente interpretata, la norma lascia alquanto perplessi.

Tornando al secondo limite complessivo della spesa detraibile (escluse le spese sanitarie, con l’eccezione di cui si è detto per i disabili) l’importo “base” sarebbe fissato a: 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e fino a 100.000 euro; 8.000 euro, se il reddito è superiore a 100.000 euro.

Per calcolare il limite di spesa massimo detraibile, stabilisce il Ddl., l’importo “base” dovrebbe essere moltiplicato per un apposito coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico. Stante l’irrilevanza dell’eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro sarebbe pari a:
– 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
– 0,70, con un figlio a carico;
– 0,85, con due figli a carico;
– 1, con più di due figli a carico o almeno un figlio disabile (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che sono fiscalmente a carico).

In relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025, ad esempio, per un contribuente con reddito complessivo pari a 80.000 euro (nel cui calcolo non verrebbe computato il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze), il limite massimo di spesa di detraibile sarà pari a:
– 7.000 euro (14.000 euro x 0,50), se non ha figli (o ne ha, ma non sono fiscalmente a carico);
– 9.800 euro (14.000 euro x 0,70), se ha un figlio;
– 11.900 euro (14.000 euro x 0,85), se ha due figli;
– 14.000 euro, se ha un figlio disabile o più di due figli.
Nel caso in cui il reddito complessivo del contribuente sia superiore a 100.000 euro, il calcolo dovrà essere fatto partendo dall’importo “base” di 8.000 euro (i limiti massimi di spesa detraibile sarebbero, rispettivamente, di 4.000 euro, 5.600 euro, 6.800 euro e 8.000 euro).

Dal calcolo di cui si è detto, concernente l’ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, sono comunque esclusi:
– gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2024, di cui all’art. 15 comma 1 lett. a) del TUIR;
– gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31 dicembre 2024 per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15 comma 1 lett. b) del TUIR);
– gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31 dicembre 2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 comma 1-ter del TUIR).

Sono poi escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (es. per interventi “edilizi” o per l’acquisto dei veicoli dei disabili che scelgono la strada della rateizzazione; si veda “Bonus edilizi prorogati ma ridotti e rimodulati in base a reddito e familiari” del 24 ottobre 2024).

In questo quadro che, salvo modifiche nell’iter di approvazione, riguarderà le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, permane anche la parametrazione introdotta dall’art. 15 comma 3-bis del TUIR a decorrere dall’anno 2020 che colpisce i redditi superiori a 120.000 euro e inferiori a 240.000.

Fonte Eutekne di Arianna ZENI

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