Recentemente è stato pubblicato il decreto Legge collegato alla Finanziaria 2017 contenente numerose disposizioni urgenti in materia fiscale, tra cui una nuova periodicità per lo “spesometro”.
L’art. 4 D.L. 193/2016 ha modificato l’art. 21 D.L. 78/2010 ripristinando, dall’anno 2017, l’adempimento della trasmissione infrannuale dei dati delle fatture di vendita e d’acquisto.
Tale nuovo onere, che sostituisce lo “spesometro” annuale essendone del tutto simile, deve essere visto
congiuntamente con l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, quale strumento per contrastare l’evasione dell’Imposta sul valore aggiunto. Infatti, gli Uffici potranno anticipare i controlli rispetto al momento di presentazione della dichiarazione annuale, avendo a disposizione i dati già in corso dell’anno.
In modo particolare verrà riscontrata la coerenza dei valori comunicati che, tuttavia, potranno riportare delle difformità. Dalla comunicazione mancano i corrispettivi e non si ricavano le situazioni oggettive (Iva indetraibile) e/o soggettive (pro-rata) del contribuente.
Il decreto, nella versione originale, prevede la trasmissione trimestrale dei dati delle fatture emesse, acquisto, bollette doganali e note di variazione: l’invio, solo telematico, va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre solare. Tale termine, tuttavia, sta subendo alcune modifiche in sede di conversione della norma sia a carattere generale che speciale.
A regime, i dati relativi al secondo trimestre potranno essere spediti entro il 16.09 (anziché il 31.08) e solo per l’anno 2017, primo anno di applicazione, la comunicazione relativa al primo trimestre potrà essere inviata entro il 25.07 (anziché 31.05).
Gli elementi da trasmettere devono essere solo in forma analitica (non è prevista la forma aggregata) e riguardano i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, la data ed il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta e la tipologia dell’operazione.
Inizialmente non era previsto alcun esonero dall’adempimento in esame. Le modifiche introdotte in fase di conversione escludono, però, gli agricoltori in regime di esonero (art. 34, c. 6 DPR 633/1972), purché situati in zone montane di cui all’art. 9 DPR 601/1973. Rimangono assoggettati gli enti pubblici e questo pare essere illogico visto l’obbligo della fatturazione elettronica nei loro confronti, che rende già disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture.
Per evitare che il nuovo obbligo venga trascurato dal contribuente, sono state introdotte specifiche sanzioni, in prima battuta alquanto pesanti, ora ridotte in fase di conversione. In caso di omesso o errato invio dei dati delle fatture si applica una sanzione di Euro 2,00 (prima Euro 25,00) per ogni fattura con un massimo di Euro 1.000,00 a trimestre (prima Euro 25.000,00 complessivamente). La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di Euro 500,00, se la trasmissione o la correzione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza originaria.
Nota dolente è l’impossibilità di applicare la disposizione del cumulo giuridico di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 472/1997.
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