Regolarizzazione dei versamenti IRAP al 30 novembre 2021

La Commissione Ue non ha ancora deciso sull’estensione delle nuove soglie del Framework agli aiuti già autorizzati

Il DL approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta di ieri conterrebbe anche l’ulteriore proroga al 30 novembre 2021 del termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP prevista dall’art. 42-bis comma 5 del DL 104/2020.
La scadenza “originaria”, fissata al 30 novembre 2020, era già stata differita una prima volta al 30 aprile 2021 per poi essere portata al 30 settembre 2021, termine ora nuovamente prorogato.

La citata disposizione contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di pagare l’imposta a suo tempo non versata senza applicazioni di sanzioni, né interessi.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 24 comma 3 del citato DL 34/2020, l’esclusione dall’obbligo di versamento del saldo IRAP relativo al 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP relativo al 2020 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.
In pratica, occorre soddisfare alcuni requisiti sotto il profilo sia soggettivo, sia quantitativo. Per quanto concerne quest’ultimo, posto che l’art. 24 del DL 34/2020 concede un aiuto sotto forma di “agevolazioni fiscali o di pagamenti”, la misura ricade nelle previsioni di cui alla Sezione 3.1 del predetto Quadro temporaneo.

Con la comunicazione n. 564/2021, la Commissione europea ha modificato ulteriormente tale Quadro, prolungandone la scadenza fino al 31 dicembre 2021 e ampliandone il campo di applicazione, aumentando alcuni massimali e consentendo la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo anno.

Come evidenziato anche nel comunicato della Commissione europea del 28 gennaio 2021, i massimali precedenti per impresa sono più che raddoppiati. I nuovi massimali sono infatti pari a:
– 225.000 euro (in luogo del precedente limite di 100.000 euro) per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (punto 23.a) del Quadro temporaneo);
– 270.000 euro (in luogo del precedente di 120.000 euro) per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura (punto 23.a);
– 1,8 milioni di euro (in luogo del precedente di 800.000 euro) per le imprese in tutti gli altri settori (punto 22.a).

Tali modifiche sono state recepite nell’ordinamento nazionale con l’art. 28 del DL 41/2021.

In ordine all’ambito temporale dei nuovi massimali, attualmente non constano, a quanto risulta, chiarimenti ufficiali.
Sul punto, la Relazione illustrativa al DL “Sostegni”, ancorché nell’ambito del commento all’art. 1 (relativa alla possibilità di utilizzare i massimali della sezione 3.12 per determinate misure), afferma che “l’importo massimo di aiuti fruibili ai sensi della Sezione 3.1 per la singola impresa è di 1.800.000 euro nel periodo intercorrente tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021”, desumendosi l’intenzione di applicare il nuovo massimale per tutto il periodo di vigenza del Quadro temporaneo.

Inoltre, ove il contribuente, oltre all’esclusione dei versamenti IRAP ex art. 24 del DL 34/2020, fruisca di uno o più degli altri benefici ricadenti nel Quadro, il rispetto dei suddetti limiti deve essere verificato sommando il valore delle varie agevolazioni utilizzate. Al riguardo, non appare chiaro se sia o meno possibile combinare i massimali delle sezioni 3.1 e 3.12, nel rispetto dei relativi presupposti, anche nell’ambito di un medesimo strumento (cfr. la new legislativa Assonime del 30 aprile 2021).

Come si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, la nuova proroga si è resa necessaria poiché la decisione della Commissione europea sull’estensione delle nuove soglie del Quadro Temporaneo agli aiuti già autorizzati non sarà adottata entro oggi, 30 settembre 2021. Solo a seguito dei chiarimenti che saranno forniti sui citati aspetti dubbi, le imprese potranno valutare se hanno correttamente fruito dell’esonero dei versamenti in esame o se invece dovranno versare, in tutto o in parte, gli importi originariamente non corrisposti.

Fonte Eutekne – di Luca Fornero