Modifiche al tracciato della fattura elettronica

04/03/2020

L’Agenzia delle Entrate ritocca gli standard per la memorizzazione e introduce altre modifiche con il provvedimento del 28.02.2020.

di Gian Paolo Tosoni

L’intervento dell’Agenzia trae lo spunto dall’art. 14 D.L. 26.10.2019, n. 124, in cui vengono stabiliti i nuovi termini di memorizzazione delle fatture elettroniche fino all’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. Il maggior termine di conservazione è a vantaggio di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. La memorizzazione riguarda i file xml delle fatture elettroniche e tutti i dati in esse contenuti, compresi quelli che hanno per oggetto la natura dell’operazione e la natura, qualità e quantità dei beni e servizi. Sono previste misure di tutela della privacy onde evitare che chiunque possa visionare tali informazioni, per ovvie ragioni di tutela della concorrenza.
Allo stesso tempo i contribuenti possono aderire al servizio di consultazione fino al 4.05.2020, prorogando quindi il termine che sarebbe scaduto lo scorso 29.02. Anche i consumatori finali che hanno effettuato tale adesione possono consultare le proprie fatture ricevute a decorrere dal 1.03.2020. Vengono approvate le specifiche tecniche contenute nell’allegato A (di oltre 250 pagine) che riguardano le codifiche “TipoDocumento” e “Natura”. Tuttavia, il Sistema di Interscambio nel periodo dal 4.05 al 30.09.2020 comunque accetterà fatture elettroniche e note di variazione sia con il nuovo schema (versione 1.6) che con quelle attualmente in vigore (versione 1.5), mentre dal mese di ottobre verranno accettati i documenti fiscali predisposti con il nuovo schema.
Vengono previste nuove tipologie di documento anche con riferimento alle operazioni extraterritoriali, sia comunitarie che con l’estero, volte a evitare l’adempimento trimestrale dell’esterometro. Sarà possibile, infatti, far transitare dallo SdI i documenti integrativi e le autofatture relative alle operazioni con l’estero; le fatture emesse nei confronti di soggetti non italiani avranno il codice documento TD10. Per le fatture di acquisto potranno essere utilizzati i codici da TD17 a TD19 al fine di trasmettere le integrazioni e le autofatture per gli acquisti di servizi dall’estero e per gli acquisti intracomunitari. Il TD20 riguarda l’autofattura emessa ai fini della regolarizzazione degli acquisti intracomunitari, se la fattura non è pervenuta nel termine di 4 mesi.
Vengono ampliati i tipi di documento che prevedono l’emissione delle autofatture da splafonamento quando è stata applicata la non imponibilità ai sensi dell’art. 8, lett. c), oltre il limite del plafond. Sono identificate le fatture differite e le autofatture per estrazione da depositi Iva, con o senza applicazione dell’Iva.
Nuova anche la previsione delle autofatture per autoconsumo che assumeranno il codice TD27 in luogo dell’attuale TD01. Continua comunque a essere assente l’autofattura emessa per acquisti da produttori agricoli esonerati ai sensi dell’art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972. Un maggior dettaglio è introdotto per quanto riguarda le fatture esenti e non imponibili che oggi sono racchiuse in un unico codice. Per esempio, il codice N3 per le operazioni non imponibili viene scomposto e occorrerà utilizzare in dettaglio i codici che vanno da N3.1 a N3.6.
Tutte queste maggiori identificazioni sono preordinate alla predisposizione della dichiarazione Iva precompilata che riguarderà l’anno 2021 e seguenti.

Fonte RATIO

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