La mancata sospensione dei pagamenti espone al rischio sanzionatorio

Per gli avvisi di liquidazione, si rischia la sanzione del 30% in caso di ritardato versamento

Con l’art. 68 del DL 18/2020 è stata introdotta la sospensione dei termini di versamento limitatamente agli atti impositivi espressamente richiamati nella norma, quali gli atti di accertamento esecutivi, le cartelle di pagamento, gli accertamenti emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, le rate di dilazione relative agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e le ingiunzioni di pagamento.

Per gli atti diversi da quelli richiamati non è prevista alcuna sospensione dei termini di versamento. Pertanto, è evidente che nessuna sospensione dei termini di versamento riguarda gli atti emessi per il recupero di crediti d’imposta, si pensi ad esempio agli atti emessi a seguito del disconoscimento del bonus ricerca e sviluppo, nonché per i c.d. “avvisi bonari”, quali gli avvisi emessi dall’Agenzia delle Entrate in esito alla liquidazione automatica ex artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, e quelli emessi a seguito di controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73.

Relativamente agli avvisi bonari, quindi, nel caso in cui il contribuente non paghi entro 30 giorni dalla data di notifica non potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni, rispettivamente in misura pari a 1/3 per gli avvisi emessi ex artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 e ai 2/3 per gli avvisi emessi a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73.

L’art. 68 del DL 18/2020 non ha sospeso i termini di versamento per gli avvisi di accertamento/liquidazione emessi per le imposte d’atto, quali l’imposta di registro, ipotecarie e catastali. Pertanto per questi atti il pagamento deve essere eseguito entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica; in caso contrario si configura la violazione da ritardato versamento che espone il contribuente all’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 13 del DLgs. 471/97, calcolata in misura pari al 30% dell’importo non versato o versato in ritardo, sanzione che viene ridotta al 15% nel caso in cui il pagamento sia effettuato con un ritardo non superiore a novanta giorni.

Il rischio di incorrere nell’irrogazione di tale sanzione, tuttavia, per gli atti emessi per l’imposta di registro non è sempre connesso al mancato pagamento nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento/liquidazione.

Non rischia l’irrogazione della sanzione il contribuente che abbia ricevuto un avviso di accertamento/liquidazione avente ad oggetto un’imposta suppletiva e impugni tale atto con tempestivo ricorso, in quanto in tal caso, a mente dell’art. 68 del DLgs. 546/92 la presentazione del ricorso sospende l’obbligo del pagamento.

La mancata estensione della sospensione dei versamenti ha, invece, effetti sanzionatori in caso di avvisi di liquidazione emessi per un’imposta complementare liquidata, ad esempio, a seguito del maggior valore accertato dall’ufficio impositore. Per tali imposte, infatti, l’art. 56 comma 1 lett. a) del DPR 131/86 prevede che il contribuente, che impugni l’avviso di liquidazione, deve pagare entro sessanta giorni dalla notifica 1/3 della maggiore imposta liquidata. Conseguentemente, anche in caso di ricorso, il mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica determina l’irrogazione della sanzione per omesso/ritardato pagamento calcolata in rapporto al valore di 1/3 della maggiore imposta accertata/liquidata.

Salta la definizione dell’avviso bonario

Resta poi esposto al rischio sanzionatorio pieno il contribuente che abbia ricevuto un avviso emesso per un’imposta principale (art. 54 comma 5 del DPR 131/86 che disciplina la registrazione d’ufficio degli atti) o un’imposta complementare a seguito di decadenza da benefici tributari (quale l’agevolazione prima casa). A  fronte di tali atti, infatti, il contribuente che non paghi entro sessanta dal ricevimento dell’atto sarà ulteriormente gravato dall’irrogazione della sanzione per omesso/ritardato versamento calcolata sulla maggiore imposta accertata/liquidata.

Fonte Eutekne di Caterina Monteleone