Indennità INPS anche per familiari coadiuvanti e imprenditori agricoli professionali

La circolare definisce anche le modalità di presentazione delle domande

Nella tarda serata di ieri, è stata pubblicata dall’INPS la circolare n. 49 che definisce l’ambito dei beneficiari delle indennità di 600 euro introdotte dagli artt. 27282930 e 38 DL 18/2020 (“Cura Italia”) e gli aspetti procedurali per la presentazione delle domande.

Relativamente all’ambito soggettivo, arriva la conferma che tra i “lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago” dell’art. 28 sono inclusi gli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui al DLgs. 99/2004, i quali versano la contribuzione alla gestione autonomi agricoli dell’INPS, al pari di coltivatori diretti (CD) e di coloro che svolgono attività agricola sulla base di rapporti di natura associativa (coloni, mezzadri).

Beneficiano anche della misura di sostegno i familiari coadiuvanti e coadiutori artigiani (art. 2 della L. n. 463/59), commercianti (artt. 1 e 2 della L. n. 613/66) e lavoratori agricoli (art. 1 della L. n. 1047/57) iscritti nelle rispettive gestioni autonome. Per tali soggetti era stata posta in dubbio la spettanza dell’indennità poiché non si sarebbe trattato tecnicamente di lavoratori autonomi. Invece, come già emergeva dalla risposta del MEF per i soci di società di persone e di capitali, ai fini dell’accesso alla misura, verrebbe privilegiata la circostanza dell’iscrizione alla gestione previdenziale, piuttosto che l’inquadramento civilistico e fiscale.

Inoltre, sulla stessa linea della rettificata FAQ del Ministero dell’Economia, è confermata l’indennità anche per i soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione commercianti, oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’ENASARCO.

Sempre relativamente ai soggetti beneficiari, vengono definiti i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che possono accedere all’indennità dell’art. 29 del DL “Cura Italia”, ossia:
– esclusivamente i lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
– a condizione che la cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, individuati mediante il codice statistico contributivo ed il codice ATECO elencati nella circolare (es. alberghi, villaggi turistici, attività di ristorazione, agenzie di viaggio).

Nel ribadire che non sono tra loro cumulabili e non possono essere percepite dai titolari del reddito di cittadinanza (art. 31 del DL 18/2020), la circolare precisa, inoltre, che le indennità sono precluse per coloro che siano già titolari di:
– pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, e delle Casse previdenziali private;
– indennità relativa all’APE sociale;
– assegno ordinario di invalidità.

L’indennità per i liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL, mentre quella in favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori dello spettacolo sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI.

Infine, le indennità sono compatibili e cumulabili con somme derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale (ex art. 54-bis del DL 50/2017) entro 5.000 euro annui.

Credenziali d’accesso semplificate

I potenziali beneficiari delle indennità potranno presentare la domanda, esclusivamente in via telematica, accedendo ai servizi del portale dell’INPS, utilizzando alternativamente:
– PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
– SPID di livello 2 o superiore;
– carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora non si sia in possesso di tali credenziali, è possibile accedere ai servizi in modalità semplificata, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.
In alternativa al portale web, le domande potranno essere presentate tramite il servizio di contact center integrato, contattabile telefonicamente.

Fonte Eutekne di Paola Rivetti