Notifiche di Equitalia tramite PEC

Notifiche di Equitalia tramite PEC

08.06.16
A partire dal 1.06.2016, le imprese individuali o costituite in forma societaria ed i professionisti iscritti in albi o elenchi riceveranno attraverso la posta elettronica certificata la notifica degli atti di riscossione emessi da Equitalia.
Dal 1.06.2016 sono entrate in vigore le disposizioni dell’art. 14 del D. Lgs. n. 159/2015, secondo cui la notifica degli atti di riscossione di Equitalia che hanno come destinatari imprese individuali, società o professionisti iscritti in albi o elenchi, deve avvenire esclusivamente mediante posta elettronica certificata presso il loro indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (cosiddetto INI-PEC).
Pertanto, Equitalia non potrà più notificare i propri atti di riscossione mediante utilizzo del servizio postale o consegna attraverso un messo notificatore.
Anche le persone fisiche intestatarie di una casella PEC possono avvalersi di tale nuova modalità di notifica degli atti di riscossione, purché manifestino una esplicita volontà in tal senso indicando nella propria dichiarazione dei redditi (o in una successiva comunicazione ad Equitalia) il proprio indirizzo PEC.
Sembra che un DPCM in corso di pubblicazione sulla G.U. disponga che la notifica tramite PEC a partire dal 1.06.2016 riguardi solamente gli atti di riscossione emessi a partire da tale data; in tal caso, gli atti emessi fino al 31.05.2016 potranno essere notificati al destinatario con le modalità fino ad allora vigenti.
La procedura di notifica elettronica prevede che, se l’indirizzo Equitalia presso cui inviare la notifica non è più valido o è inattivo, oppure se la casella mail risulta satura anche dopo un secondo tentativo di invio effettuato dopo 15 giorni dal primo, l’atto verrà inviato telematicamente alla Camera di Commercio competente per territorio in relazione al destinatario e risulterà sempre reperibile on-line presso una sua specifica sezione; il destinatario della notifica riceverà una raccomandata con avviso di ricevimento con la quale verrà informato dell’avvenuto deposito telematico dell’atto di riscossione.
La nuova procedura consentirà di ottenere vantaggi:
a) per Equitalia, visto il risparmio di tempo nell’esecuzione della notifica, la maggiore celerità per il suo perfezionamento e il facile ottenimento della prova della consegna dell’atto al suo destinatario;
b) per il destinatario dell’atto di riscossione, che dovrebbe risparmiare sulle spese di notifica e che non dovrà più recarsi, in caso di temporanea assenza dal proprio domicilio al momento della notifica, presso gli uffici postali o comunali per procedere al ritiro.
Tuttavia, il suddetto destinatario potrebbe subire conseguenze negative molto gravi dalla mancata o intempestiva lettura della mail con la quale viene notificato l’atto di riscossione; bisogna considerare, infatti, che esistono termini per produrre opposizione e che il loro spirare (dovuto anche alla mancata lettura della mail di notifica) rende definitivo l’atto anche se totalmente o parzialmente errato. Inoltre, gli atti di riscossione prevedono termini per il pagamento che, se non
rispettati, comportano l’applicazione di più elevate sanzioni e di ulteriori oneri accessori.
Si comprende, quindi, l’importanza di una tempestiva conoscenza degli atti notificati tramite PEC, soprattutto se questi sono infondati e di rilevante ammontare.
Alla luce di ciò, è opportuno implementare una procedura di gestione della PEC che preveda l’automatica comunicazione su altri dispositivi dell’avvenuto ricevimento di mail; si può pensare, ad esempio, all’invio di sms ad uno specifico cellulare o tablet, o ad un messaggio inviato presso un ordinario indirizzo e-mail consultato frequentemente.

Da Eutekne.info